Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi di appello conduce inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’. In sostanza, sosteneva che la sentenza impugnata non fosse adeguatamente argomentata dal punto di vista logico e giuridico. Tuttavia, il modo in cui questa critica è stata formulata è diventato il punto centrale della valutazione della Suprema Corte.
La Genericità come Causa di un ricorso inammissibile
Il cuore della questione risiede nel rispetto dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non è sufficiente affermare genericamente che la sentenza è sbagliata o mal motivata; è necessario indicare con precisione:
* I punti specifici della decisione che si contestano.
* Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era formulato in termini vaghi e indeterminati. L’appellante non ha fornito gli elementi concreti che stavano alla base della sua censura, limitandosi a una critica generica senza individuare i passaggi illogici o le carenze argomentative della sentenza di appello. Questo ha impedito ai giudici di legittimità di esercitare il proprio sindacato, ovvero di valutare la fondatezza delle critiche mosse.
La Logicità della Sentenza Impugnata
A fronte di un ricorso generico, i giudici hanno osservato che la motivazione della sentenza della Corte di Appello era, al contrario, ‘logicamente corretta’. Questo significa che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito era coerente e privo di evidenti vizi logici. La mancanza di specificità nel ricorso non ha quindi permesso di mettere in discussione la solidità della decisione precedente.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. perché non consentiva di individuare i rilievi concreti mossi alla sentenza impugnata. Un ricorso formulato in questo modo non mette il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo di controllo. Di conseguenza, l’unica conclusione possibile era dichiarare il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione ha due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, il ricorso non viene esaminato nel merito, e la sentenza della Corte di Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Le critiche generiche, prive di concreti riferimenti fattuali e giuridici, non solo sono inefficaci, ma comportano anche un aggravio di costi per chi le propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello era formulato in modo generico e indeterminato, non indicando gli elementi specifici a sostegno della censura contro la sentenza impugnata, in violazione dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, il provvedimento impugnato non viene esaminato nel merito e diventa definitivo.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende l’obbligo per il ricorrente di indicare in modo chiaro e preciso quali parti della sentenza contesta e per quali ragioni di diritto e di fatto, consentendo così al giudice di comprendere esattamente i termini dell’impugnazione e di valutare la fondatezza delle critiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43151 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43151 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023