Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’esito di un processo non sempre soddisfa tutte le parti coinvolte, e il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare con successo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini entro cui deve muoversi un ricorso per non essere dichiarato ricorso inammissibile, offrendo una lezione fondamentale sulla differenza tra critica alla legittimità di una decisione e semplice dissenso sui fatti. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Trieste, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava una presunta erronea applicazione della legge penale, in particolare con riferimento agli articoli 50 e 493-ter del codice penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero commesso un errore di diritto.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che delimitano chiaramente le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelle del giudice di merito.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo punto sollevato dalla Corte è che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo è solo apparentemente specifico, ma in realtà è generico e privo della funzione critica che dovrebbe avere, ovvero quella di contestare puntualmente le ragioni giuridiche della decisione impugnata.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Il secondo e cruciale aspetto riguarda la natura delle censure mosse. La Corte ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero, in sostanza, “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, cioè, non contestava un errore nell’interpretazione della legge, ma chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, sperando in una ricostruzione della vicenda a lui più favorevole. Questo, però, è un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica), non di agire come un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si allinea a un principio consolidato nella giurisprudenza. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di una “rilettura” degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione di merito. La valutazione delle prove, la ricostruzione storica degli eventi e l’accertamento delle responsabilità sono attività riservate in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giudizio. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione probatoria si traduce in un ricorso inammissibile. Pertanto, il ricorso è stato respinto perché i motivi erano generici e miravano a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che il ricorso si concentri su vizi di legittimità, come l’erronea applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza. Non è possibile limitarsi a ripetere argomenti già disattesi o, peggio, chiedere ai giudici supremi di rivalutare le prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Una pianificazione attenta e consapevole della strategia difensiva è, quindi, essenziale per evitare costi aggiuntivi e un’inevitabile sconfitta processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: primo, perché si limitava a ripetere in modo identico gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi generico; secondo, perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra giudice di merito e giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) analizza le prove, ricostruisce i fatti e decide sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Il giudice di legittimità (la Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma si assicura che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici di merito e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato. In questo caso, la somma è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43147 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 50 e 493-ter cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata);
tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere un’inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere E ure
Il Presidente