Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività tecnica che richiede precisione e rigore. Non è sufficiente una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole; la legge impone requisiti specifici che, se non rispettati, portano a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza e l’introduzione di nuovi argomenti possano precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di furto semplice (art. 624 c.p.) e furto aggravato (art. 625 c.p.). Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 43014/2023, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. Oltre a confermare la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale, evidenziando le gravi carenze dell’atto presentato.
Genericità e Mancanza dei Requisiti di Legge
Il motivo principale della declaratoria di inammissibilità risiede nella genericità del ricorso. Secondo la Corte, l’impugnazione era priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare la motivazione della sentenza di appello senza però indicare quali fossero gli elementi specifici da censurare. Questa vaghezza non ha permesso alla Corte di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Motivi Nuovi e il Principio di Devoluzione
Un secondo, e altrettanto decisivo, profilo di inammissibilità riguarda la novità delle questioni sollevate. La Cassazione ha rilevato che, nel precedente grado di giudizio (l’appello), l’imputato aveva formulato motivi di doglianza unicamente relativi alla pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio), senza mai contestare la sua responsabilità per i fatti. Aver introdotto per la prima volta in Cassazione argomenti sulla dichiarazione di responsabilità costituisce una violazione del principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni già sottoposte al giudice precedente. Il ricorso inammissibile è quindi anche la conseguenza di una strategia difensiva tardiva e non consentita.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione non è un’occasione per lamentarsi genericamente di una sentenza, ma un atto tecnico che deve essere redatto con scrupolo e precisione. La genericità dei motivi, l’indeterminatezza delle critiche e l’introduzione di questioni mai sollevate in appello sono vizi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per il cittadino, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di sostenere ulteriori costi, come le spese processuali e l’ammenda. La lezione è chiara: per difendere efficacemente i propri diritti, è indispensabile affidarsi a una difesa tecnica che conosca e rispetti le rigorose regole del processo penale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero non indica in modo specifico i motivi di diritto e di fatto su cui si fonda, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Inoltre, è inammissibile se solleva per la prima volta questioni (come la responsabilità) che non erano state contestate nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il ricorso è formulato in modo vago e non indica con precisione gli elementi e le ragioni per cui si contesta la sentenza impugnata. Non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43014 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43014 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA”
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cort di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 6 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 624 cod. pen. (capo B).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sente impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; esso è peraltro anche i avendo l’imputato in appello formulato motivi solo sulla pena; e nel re comunque affetto da genericità intrinseca ed estrinseca (anche in punto trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.