Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica generica e non specifica alla sentenza impugnata. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché la semplice riproposizione dei motivi d’appello non sia sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
Il Fatto e il Motivo del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Merito
Nei gradi di merito, i giudici avevano escluso l’applicabilità di tale istituto, fornendo una motivazione ritenuta logicamente corretta e ben argomentata. Nonostante ciò, l’imputato decideva di adire la Corte di Cassazione, contestando tale esclusione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha riscontrato due vizi fondamentali che ne hanno determinato l’immediata declaratoria di inammissibilità. Entrambi i difetti attengono alla modalità con cui il ricorso è stato redatto, evidenziando una carenza nei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale.
La Genericità e l’Indeterminatezza del Motivo
Il primo profilo di criticità risiede nella genericità del motivo. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che costituivano la base della sua censura. Questo ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che contesta, non limitarsi a enunciazioni di principio.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo vizio, strettamente collegato al primo, è la natura meramente ripetitiva del ricorso. I giudici hanno osservato che i motivi presentati in Cassazione erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Gli argomenti, definiti come “non specifici ma soltanto apparenti”, omettevano di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse tesi senza confrontarsi con le ragioni per cui erano state respinte in secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che un ricorso così formulato non permette al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio compito. La funzione del ricorso per cassazione non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso non individua vizi specifici, ma si limita a riproporre doglianze generiche già esaminate e rigettate, diventa uno strumento processuale sterile. Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Critico
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. La specificità dei motivi non è un mero requisito formale, ma l’essenza stessa dell’impugnazione. È necessario che l’atto contenga una critica puntuale e argomentata, capace di evidenziare gli errori di diritto o i vizi logici della decisione impugnata, superando la semplice riproposizione di argomenti già vagliati. In assenza di tali elementi, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, è estremamente concreto.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale requisito legale, secondo la Corte, non è stato rispettato dal ricorrente?
Secondo la Corte, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava specificamente gli elementi alla base della censura mossa alla sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 14/09/1981
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione della fattispecie di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è, non solo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ma anche inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.