Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici nell’Appello Penale
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici e non specifici. Questa ordinanza evidenzia come la mancata critica puntuale alle argomentazioni del giudice di primo grado possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito su due punti principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale.
Il ricorso è giunto all’esame della Suprema Corte, che non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni dell’imputato fossero necessariamente infondate, ma che il modo in cui sono state presentate non rispettava i requisiti di legge. Quando un ricorso è viziato da genericità, il giudice non può procedere a un esame approfondito, poiché manca un reale confronto con la decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si fonda su una duplice valutazione di inammissibilità, corrispondente ai due motivi di ricorso presentati.
Genericità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato considerato generico e manifestamente infondato. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata per escludere tale beneficio. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto l’argomentazione del giudice, si era limitato a riproporre la sua richiesta senza un’analisi critica della sentenza.
La Mancata Critica sulla Negazione delle Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e infondato. L’imputato insisteva sulla tempestività della sua richiesta di pene sostitutive, ma la Cassazione ha evidenziato due carenze cruciali nel suo appello:
1. Mancanza di un motivo specifico in appello: Il Tribunale di primo grado aveva già spiegato perché non erano concedibili le pene sostitutive. L’imputato, nel suo atto di appello, non aveva formulato un motivo specifico per contestare quella parte della sentenza.
2. Impossibilità di una prognosi positiva: La Corte d’Appello aveva ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva sul rispetto degli obblighi legati alle pene sostitutive da parte dell’imputato. Il ricorso in Cassazione non ha affrontato in modo critico questa valutazione, limitandosi a insistere sulla propria richiesta.
In sostanza, il ricorso non ha ‘dialogato’ con la sentenza impugnata, ma si è limitato a reiterare le proprie istanze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: non basta avere ragione, bisogna saperla far valere nel modo corretto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico. Per gli avvocati, la lezione è chiara: ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, pertinente e deve contenere una critica puntuale e argomentata delle parti della sentenza che si intendono contestare. Riproporre semplicemente le proprie tesi senza smontare il ragionamento del giudice precedente è una strategia destinata al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a insistere sulle proprie richieste senza contestare specificamente le ragioni della Corte d’Appello.
Quale errore è stato commesso riguardo alla richiesta di pene sostitutive?
L’errore è stato duplice: in primo luogo, non era stato formulato uno specifico motivo di appello contro la decisione del Tribunale che negava le pene sostitutive; in secondo luogo, il ricorso in Cassazione non ha contestato la valutazione negativa della Corte d’Appello sulla prognosi di adempimento degli obblighi da parte del condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto quando si determina una causa di inammissibilità per colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3506 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3506 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è gener e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, sulla non concedibilità della invocata causa di non punibili escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. le pagine 3 e 4); ii) il secondo motivo è gene e manifestamente infondato in quanto si limita ad insistere sulla tempestività della richiesta sostituzione della pena detentiva formulata con i motivi nuovi, senza, tuttavia, confrontars criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato, da un lato, che, a fronte dello specifico punto della sentenz primo grado in cui il Tribunale aveva argomentato in ordine alla non concedibilità degli avvisi e art. 545-bis cod. proc. pen., non era stato formulato alcun motivo di appello, e, dall’altro l sulla impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto degli obblighi corr alle pene sostitutive (cfr. pagina 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.