Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione contestata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, applicato a un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Il caso in esame: dalla condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato continuato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato, dopo la condanna in primo grado con rito abbreviato, si era rivolto alla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur mitigando la pena grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva confermato la sua responsabilità penale.
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente sosteneva l’insussistenza del dolo specifico, elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato.
La decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive, ma si sono fermati a un rilievo di carattere procedurale, ritenuto assorbente e decisivo.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui un ricorso per cassazione è inammissibile se manca una reale correlazione tra le argomentazioni proposte e le motivazioni della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le proprie tesi, ma deve attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sussistenza del dolo specifico, evidenziando le ‘gravi anomalie’ delle operazioni patrimoniali compiute dall’imputato a favore dei propri figli. Queste operazioni, secondo i giudici di merito, erano state ritenute tutt’altro che illogiche e, anzi, pienamente dimostrative dell’intento fraudolento. Un elemento chiave in questa valutazione era stata la circostanza che l’imputato avesse già ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali prima di compiere tali atti. La sua consapevolezza del debito tributario rendeva le successive operazioni dispositive un chiaro tentativo di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori erariali.
La difesa, nel suo ricorso, ha completamente ignorato questo percorso argomentativo. Le doglianze difensive, secondo la Cassazione, hanno evitato ‘qualsiasi effettivo confronto’ con le motivazioni della sentenza d’appello, risultando così generiche e non pertinenti. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Corte Suprema esaminare il ricorso, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario farlo demolendo, punto per punto, il ragionamento su cui essa si fonda. Un ricorso che ignora le motivazioni della sentenza impugnata è un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Questo caso serve da monito sulla necessità di un approccio critico e puntuale nella redazione degli atti di impugnazione, specialmente nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni difensive non si confrontavano specificamente con il percorso motivazionale della sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente ha ignorato le ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto provato il dolo specifico, rendendo il suo ricorso generico e non pertinente.
Quali elementi hanno convinto la Corte d’Appello della sussistenza del dolo specifico?
La Corte d’Appello ha basato la sua convinzione sull’analisi di gravi anomalie nelle operazioni patrimoniali compiute dall’imputato a favore dei figli. Un fattore decisivo è stato che tali operazioni sono avvenute dopo che all’imputato erano già state notificate le cartelle esattoriali, dimostrando la sua consapevolezza del debito e l’intento di sottrarre i beni alla riscossione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3416 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTO SAN GIORGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato continuato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2025, con cui la Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzioNOMErio previa applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Fermo;
rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo specifico e della configurabilità del reato;
ritenuto di dover dar seguito al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così da ultimo Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);
ritenuto che tale indirizzo interpretativo risulti pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze difensive evitano qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha diffusamente evidenziato le gravi anomalie delle operazioni compiute dal RAGIONE_SOCIALE in favore dei figli (cfr. pag. 4 seg.), ritenute – tutt’altro che illogicame dimostrative della sussistenza del dolo specifico, anche in considerazione della già avvenuta notifica delle cartelle esattoriali relative al compimento delle operazioni simulate;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle demende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
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