Ricorso Inammissibile: la Decisione della Cassazione su Appelli Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso riguarda un appello contro una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, ritenuto troppo generico per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato era relativo alla presunta ‘eccessività della pena’ inflitta. L’imputato, in sostanza, non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la sanzione comminata fosse sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la pena fosse effettivamente eccessiva. Al contrario, ha interrotto l’analisi a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due ragioni principali, strettamente connesse tra loro.
Motivazioni Generiche e Ripetitive
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il motivo del ricorso era ‘meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito’. Questo significa che l’appellante si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi elementi di diritto o contestare in modo specifico le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per confermare la pena.
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato ‘obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare, evidenziandone i presunti errori logici o giuridici. Limitarsi a esprimere un disaccordo generico, senza un’analisi puntuale, rende l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che non individua vizi specifici nella decisione impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni di fatto, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La genericità e la ripetitività dei motivi sono vizi che impediscono al giudice di comprendere quale sia la specifica critica mossa alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio controllo di legalità. In questo caso, non avendo il ricorrente spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello sulla congruità della pena fosse errata in diritto, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa decisione sono concrete e onerose per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e tecnicamente fondati, per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto inammissibile perché, da un lato, era meramente riproduttivo di censure già valutate e, dall’altro, era obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non critica in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a esprimere un disaccordo generale o a ripetere argomenti già esaminati, senza individuare un preciso errore di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2984 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2984 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17880/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena inflitta;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente generic rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.