Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già discussi, ma deve confrontarsi criticamente con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di ricorso si basava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, un istituto che consente di escludere la pena per reati considerati di minima offensività.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè, non valuta se il fatto fosse o meno di particolare tenuità), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e distinti. Comprendere queste motivazioni è cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione.
1. Carattere Meramente Riproduttivo: Il primo vizio riscontrato è che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’appellante non ha introdotto nuovi profili di illegittimità specifici della sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripetuto argomenti già respinti. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
2. Genericità Oggettiva: Il secondo, e forse più importante, motivo di inammissibilità è la genericità dell’atto. Il ricorso era formulato in termini astratti e non si confrontava direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte dal giudice precedente, spiegando perché queste sarebbero errate in punto di diritto. Un’impugnazione che ignora la motivazione della sentenza contro cui si scaglia è destinata a fallire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il successo di un ricorso in Cassazione dipende dalla sua specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e che dialoghino direttamente con le argomentazioni del giudice che si contesta. Un ricorso vago o ripetitivo non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La stesura di un atto di impugnazione richiede, quindi, un’analisi approfondita della decisione da contestare e la formulazione di censure mirate che ne mettano in luce le specifiche criticità giuridiche.
Per quale motivo è stato presentato ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto per chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a seguito di una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità perché il motivo di ricorso era, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, oggettivamente generico, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2966 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2966 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17743/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, d.P.R. del 1990);
Esaminati il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibi per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente gener rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.