Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Tribunale di Vicenza per il reato di furto, previsto dall’art. 624 del codice penale. L’imputato era stato condannato a una pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile: il ricorso per cassazione.
L’Appello alla Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il difensore dell’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando una presunta violazione di legge e carenza di motivazione, oltre a un’eccessività della pena e un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, bollandole come manifestamente inammissibili.
Il problema centrale, evidenziato dai giudici, risiedeva nella natura del motivo presentato: era del tutto generico e aspecifico. In pratica, la difesa non aveva articolato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitata a sollevare doglianze vaghe che non permettevano un reale vaglio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado fossero ben argomentate, logiche e giuridicamente corrette sia nel riconoscere la responsabilità penale dell’imputato, sia nel determinare la congruità della pena.
Il ricorso, al contrario, non si è confrontato in modo adeguato con queste argomentazioni. Come stabilito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o, come in questo caso, non sono specifici. La difesa non ha indicato quali parti della motivazione della Corte d’Appello fossero errate e perché, rendendo il suo gravame un mero tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo. La Corte ha anche condannato l’imputato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna per furto, ma aggiunge un ulteriore onere economico per l’imputato, a dimostrazione che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e nel rispetto delle regole procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa intende la Corte quando definisce la motivazione dei giudici di merito ‘immune da vizi logico-giuridici’?
Significa che la Corte di Cassazione ha ritenuto che le ragioni esposte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio per giustificare la condanna e la pena fossero coerenti, logiche e fondate su una corretta applicazione delle norme giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2461 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 019E8XX) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza dell’Il marzo 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., oltre a eccessività della pena irrogata ed erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente