Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2469 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNA NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 ottobre 2021 con cui Bologna NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, insufficienza della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico -giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabi dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
IL Presidente