Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la specificità dei motivi. Quando un appello si limita a una semplice lamentela, senza argomentare criticamente contro la decisione impugnata, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto previsto dall’art. 391-ter del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta assenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado in merito al diniego delle attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente perché avesse deciso di non concedergli uno sconto di pena.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La Suprema Corte ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”. Questa decisione non significa che il ricorrente avesse torto o ragione sulla questione delle attenuanti, ma semplicemente che il modo in cui ha presentato la sua doglianza non era conforme ai requisiti di legge.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che il ricorso si risolveva in una “mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata”. Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a esprimere un dissenso generico. È necessario che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la motivazione della sentenza precedente, individuando specificamente i passaggi ritenuti errati, illogici o carenti e spiegando nel dettaglio le ragioni giuridiche di tale critica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto questo: ha semplicemente affermato che la motivazione mancava, senza però analizzare e contestare il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Un’impugnazione così formulata non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di controllo di legittimità sulla decisione. Di conseguenza, l’unica via percorribile era quella della declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che tale condanna economica è dovuta, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e professionalità. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare, pena la grave sanzione processuale del ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua “assoluta genericità”. Il ricorrente si è limitato a enunciare la sua lamentela (il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) senza formulare alcuna critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il motivo specifico sollevato dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello deducendo l’assenza di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2013 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2013 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 391-ter, cod. pen., deducendo l’assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2025.