Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti precisi per essere esaminato nel merito. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, perché la genericità dei motivi di appello conduce inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’interessato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sua colpevolezza.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nell’assoluta genericità del motivo presentato. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione si limitasse a una mera enunciazione della doglianza, senza formulare alcuna censura critica e specifica rispetto alle argomentazioni logico-giuridiche che sostenevano la sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente si è limitato a esprimere il proprio dissenso, senza spiegare perché e in quali punti la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata errata.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione della colpevolezza. È necessario, invece, individuare con precisione i presunti errori (di legge o di logica) commessi dal giudice precedente e argomentare in modo puntuale il proprio dissenso. L’appello si risolveva in una semplice riproposizione di lamentele, senza un confronto critico con la sentenza di secondo grado, rendendolo così un atto processualmente inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione è dovuta in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità del proprio ricorso, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non può essere un tentativo generico di ribaltare una sentenza, ma deve essere un’analisi tecnica e argomentata, pena la sua immediata reiezione con addebito di spese.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua ‘assoluta genericità’. L’atto di impugnazione si limitava a enunciare una doglianza senza sviluppare alcuna critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il delitto previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale, ovvero ‘Resistenza a un pubblico ufficiale’.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2011 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2011 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ímpugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° dicembre 2025.