Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché le Impugnazioni Generiche Falliscono
Presentare un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo sia destinato a fallire, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi chiave della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due argomenti principali: la presunta insussistenza del reato contestato e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati inaccoglibili, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere discussa e decisa.
Le motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘doglianze generiche’. La Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. Non è stato effettuato alcun confronto critico con le motivazioni puntuali con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione di conferma della condanna.
In pratica, l’atto di impugnazione era una mera espressione di dissenso, priva di un’analisi tecnica capace di evidenziare errori logici o giuridici nella sentenza impugnata. Secondo la Cassazione, un ricorso efficace non può essere una semplice ripetizione di tesi già vagliate, ma deve attaccare specificamente il ragionamento del giudice precedente, dimostrando perché sia errato. L’assenza di questo confronto critico rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni e le conseguenze pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione economica non è automatica, ma consegue all’accertamento di una ‘colpa’ del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Citando un principio affermato dalla Corte Costituzionale, la Cassazione ha ritenuto che la proposizione di un ricorso palesemente generico e ripetitivo costituisca una condotta colpevole che giustifica l’imposizione di tale sanzione. La decisione, quindi, serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e tecnicamente fondato, non un tentativo dilatorio o privo di argomentazioni specifiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere i motivi già presentati in appello e ad esprimere un semplice dissenso, senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza per poterla impugnare con successo?
No, non è sufficiente. Il provvedimento chiarisce che una semplice espressione di dissenso non costituisce un valido motivo di ricorso. È necessario articolare una critica specifica, logica e giuridica, che si confronti direttamente con il ragionamento esposto nella decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1993 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1993 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli deduce vizi di motivazione in punto di: 1) sussistenza del reato; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d’appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto critico con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 3 s.).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il
10 dicembre 2025.