Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità per contestare violazioni di legge. Tuttavia, non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le gravi conseguenze per chi presenta un appello senza i requisiti di legge. Analizziamo questa decisione per capire perché è fondamentale formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti principali: la presunta parziale destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente oggetto del reato e critiche generiche riguardo alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) decisa dai giudici di secondo grado.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte questioni che, come vedremo, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio originario nell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento di due voci di spesa: le spese processuali del giudizio di Cassazione e una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Le motivazioni possono essere riassunte in due punti chiave:
1. Natura dei motivi di ricorso: I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero costituiti da “mere doglianze”. In parte, si trattava di questioni di fatto, come la valutazione sulla destinazione della sostanza, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge e non i fatti. In altra parte, le critiche sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate “generiche”, in quanto la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di manifesta illogicità.
2. Conseguenze dell’inammissibilità: La condanna alle spese e all’ammenda non è una decisione discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dalla legge. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, secondo cui solo chi può dimostrare di aver proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” può essere esentato dal pagamento dell’ammenda. In questo caso, la genericità e la natura fattuale dei motivi hanno reso evidente la colpa del ricorrente nel presentare un’impugnazione priva dei requisiti necessari.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario che richiede motivi di impugnazione specifici, pertinenti e focalizzati su errori di diritto.
La presentazione di un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta conseguenze economiche significative. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia valutare attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando di presentare impugnazioni esplorative o palesemente infondate che si traducono unicamente in un’ulteriore condanna per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando deduce motivi basati su mere doglianze, questioni di fatto (che non sono di competenza della Cassazione) o critiche generiche a fronte di una motivazione adeguata e logica della corte precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese?
Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza prevista dalla legge per chi propone un ricorso inammissibile, a meno che non si dimostri di aver agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. È una misura volta a scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1841 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1841 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a TELESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze, in parte, versate in fatto (parziale destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente) e in altra parte, generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, in merito alla determinazione del trattamen sanzionatorio (si veda pagina 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025.