Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le questioni sollevate. Con la recente ordinanza n. 4749/2026, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e ben argomentate. Analizziamo come la genericità dei motivi, in un caso relativo a resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, abbia portato a una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La sentenza, già confermata dalla Corte d’Appello, viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente basa la sua difesa su due argomenti principali: l’errata valutazione del suo stato mentale al momento dei fatti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile per Genericità
L’esito del giudizio di legittimità è stato determinato non tanto dal merito delle questioni, quanto dalla modalità con cui sono state presentate. La Corte ha infatti rilevato un vizio fondamentale che ha inficiato l’intero ricorso: la sua genericità.
La Questione del Vizio di Mente
Il primo motivo di ricorso contestava l’applicazione del vizio parziale di mente, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuto un vizio totale, con conseguente esclusione della punibilità. Tuttavia, la difesa si è limitata a criticare la conclusione dei giudici di merito senza addurre “alcun elemento, giuridico e di fatto, capace di superare gli argomenti” contenuti nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non ha offerto una contro-argomentazione strutturata né ha evidenziato specifici errori logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, trasformandosi in una mera riproposizione di una tesi già respinta e non supportata da nuove prove.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il suo Impatto sul Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ricordato un principio consolidato: la concessione delle attenuanti non è un diritto dell’imputato. Spetta alla difesa fornire elementi positivi e concreti che possano giustificarne l’applicazione. Nel caso di specie, il diniego era stato motivato dalla Corte d’Appello sulla base della “personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere”. Il ricorso non ha saputo contrapporre elementi di segno contrario, limitandosi a un dissenso sterile e, pertanto, inefficace.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale. L’ordinanza sottolinea che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve instaurare un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico malcontento o riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La mancanza di specificità rende il motivo “generico” e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e la capacità di individuare e argomentare vizi specifici della decisione impugnata. La genericità è un errore fatale che porta non solo alla conferma della condanna, ma anche all’addebito delle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per l’imputato, un ricorso mal formulato si traduce in un’ulteriore e inutile spesa, senza alcuna possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto “generico”. I motivi presentati si limitavano a criticare la sentenza precedente senza fornire argomenti giuridici o di fatto nuovi e specifici, capaci di confutare il ragionamento dei giudici di appello.
È sufficiente criticare una sentenza per ottenerne la riforma in Cassazione?
No. Secondo questa ordinanza, una critica generica non è sufficiente. L’impugnazione deve contenere elementi specifici che dimostrino un errore nella decisione impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già respinti, senza nuove prove o analisi, non supera il vaglio di ammissibilità.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la decisione chiarisce che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato ma una facoltà discrezionale del giudice. Per ottenerle, è necessario fornire elementi positivi a favore dell’imputato, che il giudice valuterà per decidere se ridurre o meno la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4749 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n.45/Rg 24095
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata che ha confermato la loro condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 co pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché generico limitandosi alla critica della sente impugnata per avere applicato il vizio parziale di mente e non anche il vizio totale di ment senza addurre alcun elemento, giuridico e di fatto, capace di superare gli argomenti contenuti alle pagine 2 e 3;
altrettanto inammissibile è il motivo relativo al diniego delle circostanze attenua generiche, fondato proprio sulla personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere (pag. 3 della sentenza di primo grado), cui deve aggiungersi che, come è noto, la loro applicazione non costituisce un diritto dell’imputato e richiede elementi positivi non addot rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera
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Il Presdent