Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione. È necessario formulare critiche precise e ben argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua doglianza era il trattamento sanzionatorio ricevuto, ovvero la quantificazione della pena. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva commesso un errore nel determinarla, ritenendola illogica e sproporzionata rispetto al reato commesso.
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse considerato adeguatamente le sue censure difensive, violando così i criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale per la commisurazione della pena.
Le ragioni di un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha immediatamente giudicato inammissibile. Il problema non risiedeva nel merito della questione, ma nella forma con cui era stata presentata. Il ricorso è stato definito “generico per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Questo articolo impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a fare affermazioni generali, senza individuare i passaggi specifici della motivazione della sentenza d’appello che riteneva errati né fornire dati concreti a supporto della sua tesi.
La Necessità di Critiche Puntuali
La Corte ha sottolineato come le deduzioni proposte fossero semplici “affermazioni del tutto generiche”. Non erano supportate né da puntuali ragioni di diritto né da dati di fatto concreti che potessero evidenziare il presunto vizio di motivazione. In pratica, il ricorso non consentiva al giudice dell’impugnazione di capire quali fossero i rilievi mossi alla decisione precedente e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’impugnazione non è una mera occasione per ridiscutere l’intera vicenda, ma uno strumento per criticare specifici errori (di diritto o di logica) commessi dal giudice precedente. La sentenza impugnata era, secondo la Suprema Corte, logicamente corretta e motivata. Il ricorrente, invece di contestare passaggi specifici di quella motivazione, ha formulato una censura astratta, che si è risolta in una generica lamentela. Mancando l’indicazione degli elementi specifici che avrebbero dovuto essere valutati diversamente o dei passaggi illogici della sentenza d’appello, il ricorso è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La decisione della Corte di Cassazione offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La dichiarazione di inammissibilità ha infatti portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra in modo inequivocabile che, nel processo penale, la forma è sostanza e la genericità non paga.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a formulare affermazioni generali e lamentele astratte, senza indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che criticano specifiche parti della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4667 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4667 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1301/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo deduce l’inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 133 cod. pen.; assumendo che la Corte d’appello di Bari, avrebbe disatteso le censure difensive relative al trattamento sanzionatorio, pervenendo ad una quantificazione della pena ritenuta illogica e non proporzionata alla fattispecie delittuosa contestata; Ł generico per indeterminatezza perchØ privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che, le deduzioni proposte si risolvono in affermazioni del tutto generiche, non sorrette da puntuali ragioni di diritto nØ da concreti dati di fatto idonei a evidenziare il lamentato vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME