Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La Suprema Corte ha recentemente ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno chiarito che non basta dissentire dalla decisione di un tribunale inferiore; è necessario articolare critiche precise e pertinenti, pena l’immediata reiezione dell’appello. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un’illogicità nella motivazione della sentenza. In via subordinata, chiedeva che il reato fosse riqualificato in una fattispecie meno grave, ovvero la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 ter c.p.).
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: il motivo presentato era considerato ‘generico’. I giudici hanno osservato che l’appellante si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Mancava, quindi, un elemento essenziale: la correlazione critica tra le ragioni dell’impugnazione e la motivazione della sentenza contestata. In pratica, il ricorso non attaccava specificamente il ragionamento dei giudici di secondo grado, ma si limitava a una sterile ripetizione di difese già valutate.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo questo principio, chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con chiarezza e precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la sua critica.
Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato una totale ‘mancanza di correlazione’ tra gli argomenti del ricorso e quelli della sentenza d’appello. Un ricorso che non si confronta puntualmente con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre vecchie tesi, è per definizione generico e, come tale, inammissibile. La Corte non ha il compito di riesaminare da capo l’intero processo, ma di valutare se il giudice precedente abbia commesso specifici errori di diritto o di logica. Se questi errori non vengono indicati con precisione, il ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative per la pratica legale. Essa serve da monito per avvocati e assistiti: un ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, non un semplice tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza che si intende impugnare e costruire argomentazioni che ne demoliscono, punto per punto, la struttura logico-giuridica. La semplice riproposizione di tesi difensive già respinte non solo è inutile, ma comporta conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una consistente somma alla Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di appello non solo infruttuoso ma anche costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso per Cassazione?
Un motivo è generico quando non stabilisce una correlazione critica con la decisione che contesta. Invece di indicare errori specifici nel ragionamento del giudice precedente, si limita a ripetere argomenti già valutati o a esporre un dissenso generale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4492 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ag artt. 474 e 648 cod. pen., invocando, in subordine, la derubricazione del reato ai sensi dell’art. 517 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025