Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione Penale
Quando si decide di impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale comprendere che non basta un generico dissenso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio cardine della procedura penale: i motivi di appello devono essere specifici, altrimenti il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente perché la precisione nella formulazione delle censure sia un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un’imputata per il reato di truffa aggravata. Non accettando la condanna, la difesa presentava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua colpevolezza.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso proposto e lo ha liquidato rapidamente, definendolo “generico e aspecifico”. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
In pratica, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “esauriente e logicamente corretta”, il ricorso non specificava quali fossero gli elementi concreti alla base della censura. Questo ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di sindacare la legittimità della decisione, non potendo individuare i rilievi mossi. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato l’esito inevitabile.
Il Confronto Critico Mancante
La Corte ha sottolineato come la difesa sia venuta meno all'”obbligo di un puntuale confronto critico” con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un disaccordo generico; è necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice di secondo grado, evidenziando le presunte falle logiche o le errate applicazioni della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze. Se un ricorso non indica con precisione dove e perché la sentenza precedente avrebbe sbagliato, di fatto chiede alla Corte una nuova valutazione dell’intera vicenda, un compito che non le spetta.
La norma citata (art. 581 c.p.p.) serve proprio a garantire che il processo di impugnazione sia efficiente e focalizzato su questioni di diritto specifiche. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato e si traduce in un atto processuale inefficace, che porta alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale della decisione che si intende contestare. Le conseguenze di un ricorso generico non sono banali: oltre a rendere definitiva la condanna, comportano l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Pertanto, la specificità non è solo un requisito formale, ma la vera sostanza di un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico, in quanto non indicava in modo puntuale gli elementi della sentenza impugnata che si intendevano contestare, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che il motivo di appello non formula una critica dettagliata e argomentata contro la decisione del giudice precedente, ma si limita a una contestazione generale senza individuare i passaggi illogici o le errate applicazioni di legge, impedendo così al giudice dell’impugnazione di valutare la fondatezza della censura.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4466 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4466 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME la sentenza della Cor di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell’imputata e il trattamen sanzioNOMErio irrogatole per il delitto di truffa aggravata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge penale e il vizio motivazione in punto di responsabilità, è generico e aspecifico perché privo dei requisiti prescr dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione d sentenza impugnata esauriente e logicamente corretta (pagg.3-4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, venendo meno all’obbligo d puntuale confronto critico con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente