Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e capaci di criticare efficacemente la logica della decisione impugnata. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità venga respinto, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su una motivazione netta e precisa: il motivo del ricorso era inammissibile perché presentava una censura generica e, al contempo, manifestamente infondata. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in maniera logica, coerente e puntuale, sia per quanto riguarda la sussistenza del reato contestato, sia per la congruità della pena inflitta.
Il punto cruciale della decisione risiede nel concetto di specificità del ricorso. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è generico e quindi inammissibile quando manca una chiara correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta; deve, al contrario, confrontarsi direttamente con esse, evidenziandone le presunte criticità. Se l’atto di impugnazione non contiene una critica effettiva e mirata, cade nel vizio di aspecificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del diritto processuale penale: la serietà e la precisione dell’atto di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve costruire un’argomentazione solida, che demolisca punto per punto il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. Questo serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare i motivi di ricorso nel rispetto dei rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici, manifestamente infondati e privi di una critica specifica e pertinente alla decisione della Corte d’Appello, la quale era stata motivata in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo contesto?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
Insegna che un ricorso deve essere specifico e non può ignorare le motivazioni della sentenza che si impugna. È necessario che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni della decisione contestata e i motivi del ricorso, altrimenti quest’ultimo risulterà generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censu generica oltre che manifestamente infondata;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento, tanto all’integrazione del reato contestato, quanto alla congruit trattamento sanzionatorio così come individuato dal primo giudice (cfr. pag. 1 della senten impugnata);
ritenuto, pertanto, che il motivo con cui si assume che la decisione presenti carenze dell motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ri inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tr ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 2369
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.