Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai motivi che si intendono sollevare. Non basta essere in disaccordo con la sentenza precedente; è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito nuovamente i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e sulla contestazione di valutazioni di merito. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere quando e come un’impugnazione può avere successo.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava due aspetti principali della decisione dei giudici di secondo grado. In primo luogo, criticava la motivazione con cui era stata applicata una specifica circostanza aggravante prevista dal codice penale. In secondo luogo, contestava il cosiddetto ‘giudizio di equivalenza’, ovvero la scelta della Corte di considerare di pari peso le circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse, e le circostanze aggravanti contestate, anziché far prevalere le prime per ottenere uno sconto di pena.
L’Analisi della Corte e la Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, respingendoli entrambi e dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla circostanza aggravante, i giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato nel giudizio d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. In assenza di nuovi argomenti critici, il motivo è stato ritenuto ‘generico’ e quindi non meritevole di esame.
Sul secondo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è una decisione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per la sua scelta, ritenendola la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Pertanto, anche questo motivo è stato giudicato infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso. La legge richiede che l’atto di impugnazione individui con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ripetere argomenti già disattesi senza criticare specificamente il ragionamento del giudice che li ha respinti svuota il ricorso della sua funzione tipica.
Il secondo pilastro riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le scelte discrezionali dei giudici precedenti. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Le valutazioni di merito, come il bilanciamento delle circostanze, rientrano nell’autonomia del giudice di primo e secondo grado, purché siano supportate da una motivazione logica e coerente. La Corte ha richiamato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 10713/2010) che ha cristallizzato questo principio, affermando che una motivazione è sufficiente anche quando si limita a indicare l’equivalenza come la soluzione più adeguata per la pena concreta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ha importanti conseguenze pratiche. Per la difesa, essa rappresenta un monito a non presentare ricorsi ‘in serie’ o basati sulla semplice ripetizione di argomenti già spesi. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza d’appello, evidenziando vizi logici o violazioni di legge specifici. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere il ricorso dichiarato inammissibile, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Per il sistema giudiziario, decisioni come questa rafforzano la funzione deflattiva del giudizio di Cassazione, garantendo che alla Suprema Corte arrivino solo questioni di diritto meritevoli di approfondimento e non mere contestazioni di fatto.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
La Corte di Cassazione può rivedere il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti deciso dal giudice di merito?
No, la valutazione sul bilanciamento tra circostanze (se dichiararle prevalenti, equivalenti o subivalenti) è una scelta discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminarla, a meno che la decisione non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15811 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen. , è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di equivalenza fra opposte circostanze – in particolare tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il “sre idente