Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Catanzaro il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2023, la Corte di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell’ingiunzione alla demolizione n. 790/2013 R.E.S.A. emessa dalla Pura AVV_NOTAIO della medesima Corte di appello
Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione COGNOME NOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo.
Contesta, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il vizio motivazione sub specie di mancanza e a tratti illogicità della stessa, rappresentando che i giudici avrebbero valorizzato esclusivamente, e senza alcun confronto, solo un accertamento tecnico svolto dal AVV_NOTAIO, secondo il quale l’immobile pur oggetto di condono presenterebbe dimensioni superiori al limite massimo condonabile per legge e pari a 750 mc; accertamento in realtà erroneo per l’inclusione di parti dell’opera non calcolabili ai fini predetti, ed in contra con numerosi accertamenti, citati in ricorso, svolti da uffici pubblici e in sostanza favorevoli al rilascio del provvedimento di condono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha legittimamente valorizzato il superamento del limite massimo della volumetria condonabile, e rispetto a tale decisione si oppone un motivo generico, che evoca pareri favorevoli di uffici della P.A. non pertinenti sullo specifico punto suindicato trattandosi di atti in materia di esame della incidenza paesaggistica dell’opera o di atti interlocutori del Comune di riferimento, in attesa della definizione dell pratica. Definizione non sopraggiunta, come precisato dalla corte di appello, nonostante il rinvio all’uopo richiesto dalla difesa, non presentatasi alla nuova udienza appositamente fissata su sua richiesta, senza neppure allegare alcun legittimo impedimento. Nulla si deduce circa le ragioni per cui sarebbe erroneo il caLcolo elaborato dal CT, incorrendo anche sotto tale aspetto nella redazione di un ricorso a- specifico, sebbene sia noto che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, S 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv, 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249). Altrettanto generica è l’evocazione della opportunità di ulteriori approfondimenti, tematica peraltro rientrante nella piena discrezionalità del giudice, in assenza, ancora una volta, di specifici rilievi in fatto e diritto.
Consegue la manifesta infondatezza del motivo così proposto
Il COGNOME ricorso COGNOME dev’essere, COGNOME dunque, COGNOME dichiarato COGNOME inammissibile. All’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni /
di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euro 3000,00 (duemila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000 in favore della Cassa delle ammende. Cossi deciso in Roma, il 25.01.2024