Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma deve essere esercitato seguendo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che la genericità dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo il caso per capire meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto Aggravato
La vicenda giudiziaria inizia con la condanna di una persona da parte del Tribunale di Marsala per il reato di furto. Il reato era stato qualificato come aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale, poiché commesso su cose destinate a pubblico servizio. Insoddisfatta della decisione del giudice di primo grado, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza di tale aggravante.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’atto di impugnazione presentato dalla difesa si basava su un unico motivo: la violazione della norma sull’aggravante e un presunto vizio di motivazione della sentenza. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente rilevato una debolezza fatale nell’impostazione del ricorso. I motivi addotti sono stati giudicati “del tutto generici” e non idonei a sollevare effettive censure di legittimità contro la decisione impugnata.
Le Censure Generiche e la Mancata Impugnazione
Nello specifico, il ricorso conteneva due tipi di affermazioni problematiche:
1. Un riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, che però era già stata esclusa dal Tribunale in primo grado, rendendo la doglianza irrilevante.
2. Un generico riferimento alla natura valutativa dell’aggravante delle cose destinate a pubblico servizio, senza però confrontarsi concretamente con l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per ritenerla sussistente nel caso di specie.
In sostanza, la difesa non ha costruito una critica puntuale e specifica della sentenza, ma si è limitata a formulare asserzioni astratte, fallendo nel suo compito di evidenziare errori di diritto o vizi logici nella decisione del Tribunale.
Le Motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Non basta dissentire genericamente; è necessario spiegare perché e dove il giudice precedente avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel valutare le prove. La mancanza di questo confronto diretto rende il ricorso inammissibile, poiché non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nell’aver presentato un’impugnazione evidentemente infondata, la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, citando precedenti della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione che giustificano tale sanzione in casi di palese inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Appello Mal Formulato
Questa ordinanza offre una lezione importante: l’impugnazione di una sentenza penale è un’attività tecnica che richiede precisione e specificità. Formulare censure generiche, astratte o non pertinenti equivale a non formulare alcuna censura valida. Il risultato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche. Per evitare un esito simile, è cruciale che l’atto di appello analizzi criticamente e punto per punto la sentenza che si intende contestare, evidenziando in modo chiaro e argomentato gli errori che si ritiene siano stati commessi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e non muovevano censure specifiche e di legittimità alla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con il ragionamento del giudice di primo grado.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Cosa si intende quando l’aggravante contestata è stata esclusa dal Tribunale?
Significa che il giudice di primo grado aveva già valutato e respinto la sussistenza di quella specifica aggravante (in questo caso, l’esposizione alla pubblica fede), rendendo inutile e irrilevante riproporre la stessa questione in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6685 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MARSALA il 15/01/1974
avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che l’ha condannata per il reato di furto, aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denuncia la violazion dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussiste della predetta aggravante -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza impugnata, contiene asserti del tutto generici, sia nella parte in cui fa riferimento all’aggrava dell’esposizione alla pubblica fede, già esclusa dal Tribunale, sia allorché fa generico riferimento al natura valutativa della circostanza della commessione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, espressamente contestata con l’editto accusatorio, senza confrontarsi in alcun modo con l’iter speso sul punto dal primo Giudice (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025.