Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi costa caro
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere il proprio disaccordo con una sentenza. È necessario formulare critiche precise, puntuali e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. Il ricorso si articolava su due punti principali: una contestazione sulla sua responsabilità penale e una richiesta di riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una decisione che sottolinea come l’accesso alla giustizia di legittimità sia subordinato al rispetto di precise regole procedurali.
Le Motivazioni: perché un ricorso è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e distinti, che meritano un’analisi approfondita.
La Genericità dei Motivi sulla Responsabilità
Il primo motivo di critica della Corte riguarda le doglianze sulla responsabilità penale. I giudici hanno osservato che il ricorrente si è limitato a “richiamare i motivi di appello”, senza un vero confronto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. In pratica, l’atto di ricorso non contestava specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte territoriale, ma si risolveva in una mera riproposizione di tesi già esaminate e respinte. Un ricorso in Cassazione, invece, deve individuare con precisione i vizi della sentenza di secondo grado, non può essere una semplice ripetizione. La mancanza di questa specificità rende il motivo generico e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
La Conferma della Pena e il Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la sentenza d’appello “immune da censure” su questo punto. I giudici di merito avevano correttamente escluso la possibilità di ridurre la pena per due ragioni fondamentali: la “negativa personalità dell’imputato”, desumibile dai suoi “gravi precedenti”, e l’assenza di “elementi positivi da poter valorizzare” per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato che tale valutazione, se adeguatamente motivata come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Presentare un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La lezione è chiara: per impugnare efficacemente una sentenza, è indispensabile un’analisi tecnica e mirata, capace di smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, anziché limitarsi a una sterile ripetizione delle proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate (doglianze) erano generiche e si limitavano a richiamare i motivi del precedente appello, senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento logico della sentenza impugnata.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della negativa personalità dell’imputato, desunta dai suoi gravi precedenti penali, e perché non sono emersi elementi positivi che potessero essere valorizzati a suo favore nel caso concreto.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40253/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso la possibilità di mitigare la pena – in ragione della negativa personalità dell’imputato desumibile dai gravi precedenti – e di concedere le circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024