Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già esposti, senza un reale confronto con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della condanna in primo grado, la decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali: la contestazione della sua responsabilità penale, la mancata esclusione della recidiva e la negata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione di manifesta infondatezza e genericità dei motivi di ricorso presentati.
Le Motivazioni: la Genericità che Porta a un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della qualità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato come le doglianze dell’imputato fossero del tutto generiche. Invece di costruire una critica puntuale e logica contro le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate nel precedente grado di giudizio.
La Corte Suprema ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve ‘misurarsi’ con gli apprezzamenti di merito e le motivazioni espresse nella sentenza che si intende impugnare. Nel caso specifico:
1. Sulla responsabilità: Le argomentazioni sono state giudicate una sterile riproposizione dei motivi d’appello, senza alcun confronto con l’apparato argomentativo ‘puntuale e logico’ della Corte territoriale.
2. Sulla recidiva e le attenuanti generiche: Anche su questi punti, il ricorrente non ha affrontato la ‘puntuale argomentazione’ fornita dalla Corte d’Appello per giustificare sia il mantenimento della recidiva sia il diniego delle attenuanti. Il ricorso ha ignorato le specifiche ragioni addotte dai giudici di secondo grado, rendendo le critiche inefficaci.
In sostanza, l’appello è fallito perché non ha dialogato con la sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetersi, un approccio che la procedura penale non ammette.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta avere delle ragioni, bisogna saperle esporre nel modo corretto. Un ricorso efficace deve essere specifico, pertinente e deve smontare, pezzo per pezzo, la logica della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La lezione è chiara: la precisione e la specificità sono requisiti non negoziabili nel dialogo con la giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni puntuali e logiche fornite dalla Corte d’Appello.
Quali erano i punti specifici del ricorso giudicati generici?
La genericità è stata riscontrata in tutti i motivi di ricorso: quello relativo alla responsabilità per il reato, quello sulla mancata esclusione della recidiva e quello sulla negata concessione delle attenuanti generiche. Per ciascun punto, il ricorrente non ha contestato le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 40327/23 Calogero
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico appara argomentativo;
Ritenuto che con il secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti rispettivamente a mancata esclusione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territorial detti punti (v. pag. 3 e 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024