Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di appello, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio, sancito dal codice di procedura penale, mira a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su critiche precise e pertinenti alla decisione impugnata, evitando riesami generici del merito della causa. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa regola.
Il Caso in Analisi: Dalla Ricettazione all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. In particolare, la difesa sosteneva l’insussistenza della responsabilità penale del proprio assistito, contestando le argomentazioni della Corte territoriale che avevano portato alla sua condanna.
L’oggetto del contendere si basava, tra le altre cose, sulla presunta mancanza di prove circa il coinvolgimento dell’imputato nella contraffazione di un assegno utilizzato per commettere una truffa, elemento collegato al reato di ricettazione contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. La ragione di tale pronuncia risiede interamente nella natura dei motivi presentati.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il fulcro della decisione della Suprema Corte è la constatazione che il ricorso era “privo di specificità”. Secondo i giudici, i motivi di appello non facevano altro che riproporre le stesse censure di fatto già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito una risposta con “corretti argomenti logici e giuridici”, smontando le tesi difensive.
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproduzione di argomenti precedenti, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe errato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti.
Il Principio di Diritto: Correlazione tra Impugnazione e Sentenza
L’inammissibilità, come specificato dalla Corte, deriva direttamente dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La Corte sottolinea che tale specificità si traduce nella necessità di una “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Se questa correlazione manca, il ricorso non è in grado di attivare un vero controllo di legittimità e deve essere rigettato in rito.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si basano su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare i fatti o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto, senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, si chiede implicitamente alla Cassazione di fare ciò che non può fare: un nuovo giudizio sul fatto. Di conseguenza, la sanzione processuale è l’inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di aver attivato inutilmente il massimo organo giurisdizionale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e direttamente collegate alla motivazione del provvedimento che si intende contestare. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a un’impugnazione generica, destinata a essere dichiarata inammissibile. Questo approccio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga sommersa da ricorsi che non presentano reali vizi di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente, senza una critica mirata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo di ricorso è generico e non individua in modo preciso e puntuale il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. In pratica, manca una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17284 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (vedi, in particolare pag. 8 sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del NOME nella contraffazione dell’assegno utilizzato per la commissione della truffa in danno del Perronace);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024