Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo. È necessario articolare motivi specifici e pertinenti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato un ricorso inammissibile offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale. Analizziamo una decisione che sottolinea l’importanza di una critica argomentata e non di una mera ripetizione di doglianze già esaminate, delineando i confini tra un legittimo diritto di difesa e un appello destinato al fallimento.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Ragusa per una serie di reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La Corte d’Appello di Catania, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale, rideterminando la pena in due anni e due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il Rischio del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre motivi principali, che tuttavia la Suprema Corte ha giudicato insufficienti a superare il vaglio di ammissibilità:
1. Reazione a un atto arbitrario: Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Il ricorrente sosteneva che l’operato delle forze dell’ordine fosse stato illegittimo.
2. Mancata concessione di un’attenuante: Con il secondo motivo, si lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno, prevista dall’art. 62 n. 2 del codice penale.
3. Carenza di motivazione sulle aggravanti: Il terzo motivo contestava la mancanza assoluta di motivazione riguardo a due circostanze aggravanti e l’erronea applicazione di una di esse.
Questi argomenti, sebbene apparentemente solidi, nascondevano delle debolezze procedurali che hanno portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando le ragioni che rendono un ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha definito una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e respinto in appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata. Inoltre, i giudici hanno ribadito un principio cruciale: per invocare la scriminante della reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.), non basta la mera illegittimità dell’atto del pubblico ufficiale, ma serve la prova di un’attività “ingiustamente persecutoria”.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua genericità. La difesa non si è confrontata con le ragioni specifiche per cui la Corte d’Appello aveva negato l’attenuante, limitandosi a chiedere una nuova e inammissibile valutazione delle prove in sede di legittimità.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sulle aggravanti. In più, una delle censure specifiche non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, violando così la regola processuale (art. 606, comma 3, c.p.p.) che impedisce di introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente ripetere argomenti già disattesi. È indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino direttamente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata e che non introducano censure nuove. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, dimostra che un’impugnazione mal impostata non solo è inefficace, ma può anche comportare conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico, e di conseguenza inammissibile, quando si limita a ripetere i medesimi argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La semplice illegittimità di un atto compiuto da un pubblico ufficiale giustifica una reazione violenta?
No. Secondo la Corte, per poter applicare la causa di non punibilità per reazione ad un atto arbitrario (art. 393-bis c.p.), non è sufficiente dimostrare la mera illegittimità dell’atto, ma è necessario provare che si sia trattato di un’attività ingiustamente persecutoria da parte del pubblico ufficiale.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di contestazione in Cassazione?
No, non è consentito. Un motivo di ricorso che non sia stato precedentemente sollevato come motivo d’appello è inammissibile in sede di Cassazione, in base a quanto stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catan in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 n. 1) e n. 5-bis) e 61 n. 2) cod. pen., ha rideterminato la pena irrogata al predetto imputato in anni due e mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa;
che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione dell’art. 3 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimen impugnato e dal confronto tra lo stesso, il primo motivo di appello, il verbale di arrest verbale di perquisizione del 20 gennaio 2021 – è indeducibile perché fondato su motivi che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è comunque manifestamente infondato, non essendo sufficiente, ai fini della sussistenza della scriminante, la mera illegittimità dell’atto, ma il compimento di un’a ingiustamente persecutoria da parte del pubblico ufficiale;
che ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in relazio all’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. con riferimento al capo A) della ru nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal confronto t provvedimento impugnato e il primo motivo di appello – attesa la sua genericità (no confrontandosi il motivo con le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e l’oggetto della relativa censura (dire a prospettare inammissibili rivalutazioni del materiale probatorio);
che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia mancanza assoluta del motivazione in relazione al secondo motivo di appello relativo alle aggravanti ex artt. 61 n. 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen. contestate al capo B) della rubrica, nonché erronea applicazion della legge penale quanto all’applicazione dell’aggravante ex art. 576 co. 1 n. 5-bis cod. pen. è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata (in particolare, si veda pag. 3 della sentenza impugnata) dà atto d.; inoltre, non è consentito in sede di legitti perché la censura in relazione all’art. 576 co. 1 n. 5 bis cod. pen., non risulta essere previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pp. 2 e 3), che l’odierno ricorrente avrebb dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.