Ricorso inammissibile: perché la genericità costa cara
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16889/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non limitarsi a deduzioni generiche. Il caso in esame dimostra come la mancata osservanza di questo requisito porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I fatti del processo: dalla condanna al ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato in primo grado, e successivamente in appello dalla Corte di L’Aquila, per i reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello senza giustificato motivo. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il motivo del ricorso: la richiesta di pena sostitutiva
Il fulcro dell’impugnazione verteva sul mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della richiesta di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria, come previsto dall’articolo 20-bis del codice penale. Secondo la difesa, questa negazione rappresentava una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace di fronte al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La decisione della Cassazione su un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (se fosse giusta o meno la negazione della pena sostitutiva), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo presentato era troppo generico per poter essere considerato valido.
Le motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘genericità’. I giudici hanno sottolineato come l’atto di ricorso fosse basato su ‘deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata’. In altre parole, la difesa non ha specificamente contestato le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, ma si è limitata a riproporre la propria tesi in modo astratto. La Corte ha evidenziato che l’imputato non aveva fornito alcun elemento concreto, neanche nelle conclusioni scritte, per dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della pena sostitutiva. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico, non ignorandolo.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della specificità e della diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e ancorate al testo della decisione impugnata. La conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore aggravio economico per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. L’imputato non ha formulato critiche specifiche contro le ragioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a deduzioni astratte senza confrontarsi con la ‘ratio decidendi’ del giudice d’appello.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. In pratica, è un’impugnazione che non affronta direttamente il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUIL4
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSDIERATO IN DIRITTO
che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, di resistenza a pubbli ufficiale e di porto di coltello senza giustificato motivo;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria second quanto previsto dall’art. 20-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (il ricorrente nulla dice – neppure in sede di conclusioni scritte – sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della pe sostitutiva);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Presidente