Ricorso Inammissibile: La Guida per Evitare Errori Fatali in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Non basta avere ragione nel merito; è fondamentale sapere come esporre le proprie ragioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo. Questa analisi esamina i principi chiave che ogni legale e assistito dovrebbe conoscere per evitare questo esito.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava una condanna per i delitti di rapina e lesioni personali. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ragioni procedurali che meritano un’attenta riflessione.
L’Analisi della Corte: I Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha esaminato ciascun motivo del ricorso, concludendo che nessuno di essi superava il vaglio di ammissibilità. Vediamo nel dettaglio le criticità riscontrate.
Primo Motivo: La Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo contestava la valutazione della responsabilità penale dell’imputato. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso ometteva di assolvere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Invece di confrontarsi con la motivazione dei giudici di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre le stesse questioni. Questo, secondo la Corte, rende il motivo non solo generico ma meramente apparente, determinandone l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Mancata Concessione di un’Attenuante
Il secondo motivo lamentava la mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 116 del codice penale. Anche in questo caso, il motivo è stato ritenuto generico. La Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, una sentenza non può essere censurata per il suo silenzio su una specifica deduzione se questa risulta implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva. Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la decisività di tale punto, cosa che non è avvenuta.
Terzo Motivo: L’Infondatezza sulla Graduazione della Pena
Infine, il terzo motivo contestava la mancata applicazione di un’altra attenuante (art. 62 n. 4 c.p.) e, più in generale, la quantificazione della pena. La Corte ha bollato questo motivo come manifestamente infondato, ricordando un principio consolidato: la graduazione della pena è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. Tale potere discrezionale, esercitato nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p., non è sindacabile in Cassazione se la motivazione, come nel caso di specie, è adeguata e congrua.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi specifici. La mera riproposizione di argomenti, l’indeterminatezza e la critica a valutazioni discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate, non sono sufficienti a superare il filtro di ammissibilità. La mancanza di correlazione tra le ragioni del ricorso e quelle della decisione impugnata è un vizio fatale che porta a dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica forense. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, l’atto di ricorso deve essere redatto con estrema cura, evitando di limitarsi a riproporre le tesi difensive già esposte. È essenziale analizzare in profondità la motivazione della sentenza d’appello e costruire argomentazioni che ne mettano in luce le specifiche contraddizioni, le violazioni di legge o i vizi logici. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non si correla specificamente alle ragioni della decisione impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già esposti o a formulare critiche vaghe, senza un confronto diretto e argomentato con la motivazione della sentenza.
È possibile contestare in Cassazione la graduazione della pena decisa dal giudice di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Non è possibile contestarla in Cassazione se il giudice ha esercitato tale potere in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e ha fornito una motivazione adeguata e logica per le sue scelte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i delitti di rapina e lesioni personali, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 116 cod.pen. sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla sua decisività di quei rilievi;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024