Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e critici verso la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Analizziamo questa importante ordinanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte di Appello. La persona imputata, non accettando la decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi. I primi tre contestavano la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità penale, mettendo in discussione la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Il quarto motivo, invece, sollevava una questione procedurale, sostenendo la tardività della querela presentata dalla persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Secondo i giudici, il ricorso non superava la soglia minima richiesta per un esame nel merito. I primi tre motivi, relativi alla responsabilità per truffa, sono stati definiti come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e puntualmente disattesi dalla Corte di Appello. In pratica, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado.
La Genericità come Causa del Ricorso Inammissibile
Anche il quarto motivo, relativo alla presunta tardività della querela, è stato giudicato generico. La Corte di Appello aveva già affrontato e respinto legittimamente tale doglianza con una motivazione logica e aderente ai fatti processuali. La Suprema Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare nel dettaglio i fatti, ma di valutare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non evidenziava vizi di questo tipo, è stato dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per Cassazione deve avere una funzione critica e non può risolversi in una mera riproposizione delle difese già svolte. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati erano ‘non specifici ma soltanto apparenti’, in quanto omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Appello, al contrario, aveva indicato con argomentazioni ‘corrette e logiche’ i singoli elementi tipici della fattispecie di truffa che giustificavano l’affermazione della responsabilità penale. Di fronte a una motivazione completa e non illogica, un ricorso che non la attacca specificamente è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere redatto con estrema cura e precisione. È indispensabile analizzare a fondo la sentenza di appello e costruire motivi di impugnazione che ne contestino specificamente i passaggi logico-giuridici, evidenziando eventuali errori di diritto o vizi di motivazione. La semplice ripetizione degli argomenti difensivi già respinti è una strategia inefficace che porta non solo alla reiezione del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e si limitano a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti e respinti nei gradi precedenti, omettendo di formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso deve assolvere a una funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata. Riproporre gli stessi motivi senza una specifica contestazione delle argomentazioni del giudice d’appello rende il ricorso non specifico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTCI n E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa in relazione alla sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie delittuosa non superano la soglia di ammissibilità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a p. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; il giudice di appello ha, infatti, indicato con corrette e logiche argomentazioni i singoli elementi tipici della fattispecie che consentono di affermare la responsabilità penale del ricorrente;
Ritenuto che altresì generico appare essere il quarto motivo di ricorso laddove si contesta la tardività della querela, doglianza già considerata e disattesa legittimamente dalla Corte di merito, con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024