Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Presentare un appello in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche sanzioni economiche. Con l’ordinanza n. 15321/2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere mere lamentele, ma devono consistere in una critica argomentata e puntuale delle ragioni del giudice di merito. Analizziamo questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per tentato furto aggravato emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenendo la pena inflitta eccessiva, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo sollevato a sostegno del suo appello era, appunto, la presunta sproporzione della sanzione applicata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione – cioè, non ha valutato se la pena fosse effettivamente eccessiva – ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha ritenuto che il modo in cui il ricorso era stato formulato non rispettasse i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni di un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico”. Secondo i giudici, l’appellante si era limitato a semplici “mere affermazioni” sull’eccessività della pena, senza sviluppare un “confronto argomentativo” con le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a determinare quella specifica sanzione.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una pena sia troppo alta. È necessario analizzare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nella sentenza impugnata, individuare i punti critici e dimostrare, attraverso argomentazioni specifiche, perché quel ragionamento sarebbe errato o perché non avrebbe tenuto conto di determinati elementi (come le circostanze attenuanti). Un ricorso che si limita a una doglianza generica, senza smontare pezzo per pezzo la motivazione del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La preparazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Ogni motivo di appello deve essere specifico, pertinente e supportato da un’analisi critica della decisione contestata. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone a conseguenze economiche significative, aggravando la posizione processuale del ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che sappiano articolare le censure in modo tecnicamente ineccepibile, garantendo che l’impugnazione superi il vaglio di ammissibilità e possa essere discussa nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto ‘generico’. L’appellante si è limitato a mere affermazioni senza fornire un confronto argomentativo con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato in primo e secondo grado?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, previsto dagli articoli 56, 624 e 625 n. 2 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI01HCCSN ) nato a MOLA DI BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.2 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’eccessività della pena, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024