Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici di Appello
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione rigetta un appello senza nemmeno entrare nel merito della questione. Ciò accade quando i motivi presentati sono generici, vaghi o manifestamente infondati. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio, relativa a un caso di tentato omicidio in ambito familiare.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che ha condannato un’imputata a una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. L’accusa era gravissima: tentato omicidio aggravato, commesso ai danni del proprio fratello, colpito al petto con un coltello. La condanna, pur severa, era stata il risultato di un bilanciamento di circostanze effettuato dal giudice di secondo grado.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio e l’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, come vedremo, la formulazione di queste doglianze è stata la causa principale del fallimento dell’appello, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore del problema risiedeva nella genericità delle critiche mosse alla sentenza. L’appellante si è limitata a sostenere l’illogicità della motivazione senza però indicare, in termini concreti e specifici, quali fossero gli ulteriori elementi a suo favore che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare. In pratica, non è sufficiente lamentare una pena “eccessiva”; è necessario argomentare in modo puntuale perché la valutazione del giudice sarebbe errata, sulla base di fatti ed elementi precisi non esaminati.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. I giudici supremi hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione ampia, logica e non contraddittoria. La corte territoriale aveva spiegato chiaramente le ragioni per cui aveva deciso di bilanciare le attenuanti generiche e l’aggravante del legame di parentela solo in termini di equivalenza, senza far prevalere le prime. Inoltre, aveva motivato la decisione di ridurre la pena al minimo edittale previsto dalla legge, dimostrando di aver considerato gli aspetti favorevoli all’imputata. Poiché la ricorrente non ha saputo indicare quali altri elementi concreti non fossero stati esaminati, il suo ricorso si è rivelato una mera contestazione astratta della valutazione del giudice, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Genericità del Ricorso
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso deve essere specifico. Non basta esprimere un dissenso generico con la decisione impugnata. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali. Oltre alla conferma della condanna, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua capacità di individuare e argomentare vizi specifici e concreti nella decisione del giudice precedente, evitando critiche astratte e non circostanziate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La ricorrente non ha specificato in modo concreto quali elementi favorevoli non sarebbero stati esaminati dal giudice d’appello nella determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la misura della pena?
No, la Corte non ha riesaminato la misura della pena. Ha invece confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già ridotto la pena al minimo edittale e bilanciato le attenuanti con l’aggravante in termini di equivalenza, ritenendo tale motivazione logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 04 luglio 2023, l’ha condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, per il reato di: cui agli artt. 56, 575 e 577 cod.pen. commesso in danno del fratello, colpendolo’al petto con un coltello;
rilevato che la ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo l’eccessività della pena inflitta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato, in modo non illogico né contraddittorio, le ragioni della conferma del bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante solo in termini di equivalenza, e le ragioni della riduzione della pena al minimo edittale, ed avendo la ricorrente impugnato tale motivazione senza esplicitare, in termini concreti, quali siano gli ulteriori elementi favorevoli non esaminati dal giudice di appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P. Q.114.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente