Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici nell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma per avere successo deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo vanifica gli sforzi difensivi, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio, sottolineando come la genericità dei motivi e i vizi formali possano precludere l’esame nel merito di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di oltre 330 grammi di marijuana, con un principio attivo sufficiente a confezionare più di 2.000 dosi medie singole. Oltre alla droga, nell’immobile a sua disposizione erano stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che hanno supportato l’accusa. La condanna emessa dal Tribunale era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro questa seconda decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione.
La Genericità del Ricorso e il Tentativo di Rinuncia
Prima dell’udienza, il difensore ha comunicato tramite posta elettronica certificata l’intenzione di rinunciare al ricorso, su espressa richiesta del suo assistito. Tuttavia, questa comunicazione non è stata ritenuta sufficiente. La legge, infatti, richiede una procura speciale per un atto così importante, oppure una dichiarazione formale resa personalmente dall’imputato presso l’ufficio competente dell’istituto penitenziario, comunicazione che non è mai pervenuta alla Corte.
La Corte ha quindi proceduto a esaminare l’appello, giudicandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La difesa si era limitata a deduzioni generiche, senza muovere una critica puntuale e argomentata alle motivazioni della sentenza d’appello.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990). Questa valutazione si basava su elementi concreti e oggettivi, quali:
* Il dato ponderale e la quantità di principio attivo.
* L’elevato numero di dosi ricavabili.
* L’osservazione di un continuo viavai di persone dall’edificio, indice di un’attività di spaccio.
Anche la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua, giustificata non solo dalla quantità della sostanza ma anche dalle modalità della condotta e dalla recidiva dell’imputato, tutti elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata. In assenza di questa analisi critica, il ricorso si risolve in una doglianza generica, che non può essere accolta. L’inammissibilità dell’appello è stata quindi una conseguenza diretta di questa carenza strutturale.
La Corte ha inoltre precisato che la mancata formalizzazione della rinuncia impediva di considerarla valida. A fronte di un ricorso inammissibile, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Pur tenendo conto del tentativo di rinuncia, la Corte ha comunque inflitto una sanzione di mille euro, ritenendo non sussistenti le ragioni per un esonero totale.
Conclusioni
Questa pronuncia ci insegna due lezioni pratiche di grande importanza. In primo luogo, un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere redatta con la massima precisione, attaccando punto per punto le argomentazioni della sentenza precedente. In secondo luogo, atti processuali di fondamentale importanza come la rinuncia a un ricorso devono seguire scrupolosamente le forme previste dalla legge, pena la loro totale inefficacia. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma un epilogo che comporta precise responsabilità economiche per l’imputato.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge o quando i motivi sono generici, ovvero non contengono una critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche della decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse tesi difensive già respinte.
Perché la rinuncia al ricorso non è stata considerata valida in questo caso?
La rinuncia non è stata ritenuta valida perché non è stata formalizzata correttamente. Il difensore ha inviato una comunicazione via email senza essere munito di procura speciale, un’autorizzazione specifica del cliente per compiere tale atto. Inoltre, non è mai pervenuta la dichiarazione di rinuncia che l’imputato avrebbe dovuto rendere personalmente presso l’ufficio matricola del carcere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, nonostante un tentativo di rinuncia, la sanzione è stata fissata a mille euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa dell’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la q confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di gr. 336,7 di marij principio attivo pari a gr. 52,819, per un totale di 2.112 dosi medie singole nell’immobile ritenuto nella sua disponibilità unitamente a due bilancini di pre materiale per il confezionamento (in Reggio Calabria, 17/1/2023, data dell’arresto);
che, con maii certificata inviata il 19 febbraio 2024, il difensore ha d rinunciare al ricorso su espressa richiesta dell’assistito, comunicando che il M avrebbe egli stesso formulato rinuncia presso l’Ufficio matricola della Casa Circon Arghillà;
rilevato che la rinuncia non può considerarsi correttamente formalizzata, in procura speciale, non constando comunicazioni da parte dell’ufficio matricola indicato ritenuto che il ricorso è inammissibile, siccome proposto per motivi non sc necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impu contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 2 Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), so ragionamento insindacabile in questa sede siccome scevro da vizi, solo generi dedotti, avuto riguardo agli elementi valorizzati ai fini della esclusione dell’ all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (dato ponderale, ricavato dalla perc principio attivo; osservato andirivieni di soggetti che entravano nello stabile per qualche minuto) e della dosimetria della pena, rispetto alla quale è stata valutat della contestata e ritenuta recidiva, quanto a quella base, il discostamento essendo stato giustificato alla luce del dato ponderale, dei principio attivo del delle dosi ricavabili, nonché delle descritte modalità della condotta, elementi tutt rilevanti ai sensi dell’art. 133, cod. pen., ai fini del giudizio sul disvalore del
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dell processuali e della somma che si reputa equo quantificare, però, nel caso di spe tenuto conto della successiva rinuncia non formalizzata, in euro mille in favore d delle ammende, non ravvisandosi ragioni per un totale esonero in ordine alla inammissibilità dei motivi (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. NOME
Deciso il 3 aprile 2024