Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Quando un atto di impugnazione manca di una critica puntuale e argomentata contro la decisione precedente, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame di merito, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Trapani per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui furti, tentati furti e ricettazione, unificati dal vincolo della continuazione. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Le sue lamentele, o doglianze, si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, contestando in particolare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè, non valuta se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non soddisfacevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge, rendendo l’impugnazione non valida.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente è stato ordinato il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La ragione fondamentale della declaratoria di ricorso inammissibile risiede nella violazione dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Secondo la Corte, i motivi del ricorso erano formulati in modo generico e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni su cui si fondava la sentenza d’appello.
I giudici di merito avevano ampiamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche basandosi su elementi concreti:
1. Pluralità delle violazioni: L’imputato era stato condannato per numerosi reati.
2. Personalità negativa: La sua personalità era stata valutata negativamente alla luce dei suoi numerosi precedenti penali.
3. Professionalità nel reato: Si era ritenuto che l’imputato traesse i propri mezzi di sostentamento da attività illecite, mostrando una vera e propria ‘dedizione professionale’ al crimine.
Di fronte a queste precise motivazioni, il ricorso si è limitato a una lamentela generica, senza confutare punto per punto le conclusioni della Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione, che non si confronta specificamente con la decisione impugnata, è considerato dalla giurisprudenza consolidata come inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di richieste già respinte, ma deve consistere in una critica strutturata e puntuale della sentenza impugnata. La mancanza di specificità trasforma l’atto in un esercizio sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò non solo significa la conferma della pena, ma anche l’aggiunta di un ulteriore carico economico. La lezione è chiara: la forma e la sostanza di un atto di impugnazione sono inscindibili per garantire l’accesso a un giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, in violazione delle norme del codice di procedura penale.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito?
Il diniego delle attenuanti è stato giustificato sulla base delle plurime violazioni commesse, della personalità negativa dell’imputato (desunta dai suoi precedenti penali) e della sua ritenuta ‘dedizione professionale’ a condotte illecite come mezzo di sostentamento.
Quali sono le conseguenze della declaratoria di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BACAU( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso con difensore avverso sentenza 17/11/2022 della Corte d’appello di Palermo, con la quale è stata conf quella del Tribunale di Trapani di condanna per più reati (tra cui furti e tentati fu di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continu Trapani, gennaio 2020);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., per per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a ba decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della negativa (plurimi precedenti penali), ritenuta la sua dedizione professionale a tali condott dalle quali trarrebbe i mezzi di sostentamento e ritenuta la recessività delle ev condizioni economiche;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024