Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso
alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che le difese degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza della Corte Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna pe un furto in abitazione (in Ragalna, 11/4/2013), riconosciuta l’attenuante di cui all’ pen. equivalente all’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen. e alla recidiva;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base d (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 d Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, quanto ai ricorsi COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME le dog ineriscono al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato dai giudici luce dei precedenti penali e delle condanne riportate dopo i fatti dal COGNOME, una p abitazione, valutata la “labiale” resipiscenza in termini recessivi a fronte dell’evide per COGNOMEÒ COGNOME, valutato il precedente specifico e la irrilevanza delle ammissioni a un quadro probatorio definito schiacciante, non avendo l’imputato neppure contestato, c l’affermazione di penale responsabilità;
che, con riferimento al COGNOME, il primo motivo è riproduttivo di censure disat argomenti con i quali la difesa non ha operato un necessario confronto, avendo i giudi nitidezza delle immagini dalle quali è stato ricavato il riconoscimento dell’imputato; secondo, si è opposta l’estinzione del reato per prescrizione che, tenuto conto della all’epoca vigente per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624 bis, comma 3, c.p., da quattro a dieci anni) e dell’art. 161, cod. pen., non si è ancora verificata (nei confr essendo stata ritenuta anche la recidiva qualificata, pur se bilanciata con l’atten più volte precisato che, ai fini della prescrizione del reato, si tiene conto delle ag speciale, anche ove subvalenti rispetto alle attenuanti, perché l’art. 157, c. 3, cod il giudizio di cui all’art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena m (sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, d 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, COGNOME, Rv. 280059-01);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende .:, ; :<
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 oc FRIA