Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha nuovamente posto l’accento su un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e critici. Quando un appello si limita a lamentele generiche, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Corte e le implicazioni pratiche per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per due reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, qualificati come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. In seguito a un precedente giudizio, la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione e seimila euro di multa. Questa pena era stata calcolata partendo da una pena base di due anni di reclusione e cinquemila euro di multa per il reato ritenuto più grave, unificando poi le due violazioni sotto il vincolo della continuazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena. Tuttavia, le doglianze presentate non sono state ritenute sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte: la Necessità di una Critica Argomentata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che i motivi proposti non erano “scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione” impugnata. In parole semplici, il ricorso si limitava a criticare la pena in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano spinto i giudici d’appello a quella determinazione.
I giudici di merito, infatti, avevano adeguatamente giustificato la loro decisione sulla base di elementi concreti:
1. I precedenti penali dell’imputato.
2. Le modalità della condotta, caratterizzate da molteplici episodi di spaccio osservati dalle forze dell’ordine in un breve arco di tempo.
3. Il quantitativo complessivo di droga sequestrata.
Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare punto per punto tali argomentazioni, dimostrando perché fossero illogiche o perché la pena fosse sproporzionata nonostante quegli elementi. La mera lamentela sulla severità della sanzione, senza un’analisi critica, è stata considerata insufficiente. La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali (tra cui la nota sentenza Galtelli delle Sezioni Unite) secondo cui i motivi di appello, e a maggior ragione quelli di cassazione, devono essere specifici e non possono essere una semplice riproposizione di richieste generiche.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata, capace di mettere in luce le eventuali falle logiche o giuridiche della decisione impugnata. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a un riesame della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La difesa tecnica, quindi, deve concentrarsi non solo sul ‘cosa’ si contesta, ma soprattutto sul ‘come’ lo si contesta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per giustificare la pena inflitta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva giustificato la pena?
La Corte d’Appello aveva motivato la quantificazione della pena sulla base dei precedenti dell’imputato, delle modalità della condotta (molteplici cessioni di droga in un breve periodo) e del quantitativo complessivo di sostanza stupefacente sequestrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso la sentenza Corte d’appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, decidendo ai sensi del proc. pen., é stata rideterminata la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed multa, in base alla nuova forbice edittale, in relazione alla intervenuta condanna p cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione, partend rinvio da una pena base, per il reato più grave di cui al capo a), di anni due di re cinquemila di multa (in Napoli, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2013);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., pe motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base d (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) inerendo al trattamento sanzionatorio, comunque giustificato adeguatamente dai g merito (alla luce dei precedenti, delle modalità della condotta, avendo gli opera molteplici operazioni di cessione osservate in un breve lasso temporale, e del quantitativo di droga in sequestro);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024
COGNOME
Ivo
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il PreAente
NOME COGNOME COGNOME
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