Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 16/02/1992
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
i
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Perugia, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur parzialmente riformando la sentenza di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di omicidio stradale (di cui all’art. 589-bis cod. pen.).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver i giudici di merito confermato la responsabilità del prevenuto con approccio preconcetto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado e senza puntualmente argomentare, o facendolo in maniera illogica, in ordine alle censure segnalate dall’appellante, basando il proprio convincimento su un concorso di colpa del prevenuto solo in ragione della quantificazione della velocità.
Il ricorso è inammissibile, costituendo la censura un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l’assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell’art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, COGNOME e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., e Sez. 4, n. 27761 del 04/05//2023, Titone). L’impugnazione si sostanzia nella mera prospettazione di un approccio preconcetto, senza indicazione alcuna di quale tale sarebbe stato il detto approccio, da parte di una sentenza che avrebbe solo confermato quelle di primo grado ma difettando di specificità in merito al relativo apparato motivazionale sindacato e alle censure d’appello che la Corte territoriale non avrebbe considerato
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità del ricorso, deve altresì aggiungersi la mancata considerazione da parte del ricorrente della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata laddove si deduce che la responsabilità sarebbe stata confermata sulla base del mero dato relativo alla velocità a cui procedeva la moto condotta dal prevenuto (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Invero, differentemente da quanto dedotto dalla difesa, i giudici di merito, accertati i fatti, han motivato la responsabilità del prevenuto non dal solo superamento dei limiti di velocità da parte dell’imputato ma muovendo dalla condivisione delle conclusioni dei consulenti tecnici (dell’accusa e della difesa) circa l’efficacia concausale della detta condotta dell’imputato rispetto alla verificazione del sinistro, e de conseguente evento mortale, in quanto inseritasi, senza interromperla, nella stessa seriazione causale in cui si è inserita la condotta colpevole della persona offesa.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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