Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche puntuali e argomentate. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse dall’imputata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità dei ricorsi e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti alla Base della Controversia
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato. L’imputata era stata giudicata colpevole, sia in primo grado che in appello, per essersi impossessata illecitamente di risorse idriche sottraendole, tramite un allaccio abusivo, alla società che gestiva la rete. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, ritenendo provata la responsabilità penale e congrua la pena inflitta.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In sostanza, si sosteneva che i giudici d’appello si fossero limitati a fare riferimento alla sentenza di primo grado, senza sviluppare un autonomo percorso argomentativo in risposta ai motivi di gravame.
L’Analisi della Corte: il motivo del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tale impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito due punti cruciali della procedura penale.
La Motivazione “per relationem” nelle Sentenze Conformi
In primo luogo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”), non è viziata per il solo fatto di richiamare le argomentazioni del primo giudice. Se vi è concordanza nell’analisi e nella valutazione delle prove, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un “unico complessivo corpo argomentativo”. Non si tratta di pigrizia del giudice, ma di una prassi legittima quando i motivi di appello non introducono elementi di novità tali da richiedere una confutazione completamente autonoma.
Il Principio di Specificità del Ricorso in Cassazione
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, un ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Non può limitarsi a critiche generiche o a una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Il ricorrente ha l’onere di confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone le presunte illogicità o le violazioni di legge. Nel caso di specie, il ricorso non lo faceva, limitandosi a lamentare una presunta carenza motivazionale senza però attaccare nel dettaglio le ragioni esposte dai giudici d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso era “aspecifico”. Non prospettava precise ragioni di diritto o elementi di fatto su cui la Corte avrebbe dovuto esercitare il proprio controllo di legittimità. Si trattava, piuttosto, di una generica lamentela che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa aspecificità, secondo la giurisprudenza costante, è una causa di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in esame sottolinea un’importante lezione pratica: l’atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, è un atto tecnico che non ammette approssimazioni. La difesa deve costruire un dialogo critico con la sentenza che intende contestare, smontandone le argomentazioni punto per punto. Una critica generica o astratta è destinata a fallire. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile per genericità quando si limita a contenere critiche generiche di dissenso, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
È legittimo che una sentenza d’appello rinvii alla motivazione della sentenza di primo grado?
Sì, è legittimo. Quando i giudici di primo e secondo grado concordano nell’analisi e valutazione delle prove, la motivazione della sentenza d’appello può saldarsi con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, senza che ciò costituisca un vizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle Ammende, oltre alla definitività della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’ANTONIO ABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 2 maggio 2023, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 10 gennaio 2022 dal Tribunale di Nocera inferiore in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. consistito nell’impossessarsi di risorse idriche sottraendole, mediante allaccio abusivo alla rete, alla RAGIONE_SOCIALE costituitasi parte civile in giudizio.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità e alla determinazione della pena senza tuttavia formulare specifiche censure sul contenuto della motivazione della sentenza impugnata e lamentando che la stessa si sarebbe limitata a rinviare alle motivazioni della sentenza di primo grado.
Considerato che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché – come è avvenuto nel caso di specie – esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nel!’ analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Rilevato che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME non lo sottopone a critica argomentata e lamenta, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Rilevato che, per giurisprudenza costante, ciò comporta l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE Rv. 282949).
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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