Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Criteri di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, stabilendo che non basta riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello. Affinché un’impugnazione sia valida, deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione contestata. Questo principio è cruciale per evitare un ricorso inammissibile e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due principali questioni: la presunta erroneità della motivazione sulla sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi di Ricorso Inammissibile: La Genericità degli Argomenti
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte. I giudici hanno evidenziato come le doglianze dell’imputato non fossero altro che una pedissequa reiterazione di quanto già esposto e puntualmente respinto nel giudizio d’appello.
Secondo la Corte, un ricorso è considerato ‘apparente’ e non specifico quando omette di assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. In altre parole, non è sufficiente ripetere le proprie tesi, ma è necessario spiegare perché la motivazione del giudice di secondo grado sia errata, illogica o contraddittoria. La mancanza di questa analisi critica rende il ricorso inammissibile.
La Questione della Querela e il Momento della Conoscenza del Reato
All’interno del primo motivo, l’imputato aveva anche contestato la tempestività della querela. La Cassazione ha respinto anche questa censura, ribadendo un principio consolidato: il termine per proporre querela non decorre necessariamente dalla consumazione del reato. Esso inizia, invece, dal momento in cui la persona offesa acquisisce una piena e concreta conoscenza del fatto-reato, sia nella sua dimensione oggettiva (come si è svolto) sia in quella soggettiva (chi è il presunto autore). La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, rendendo la doglianza infondata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Motivazione e Valutazione del Giudice
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che, nel motivare il diniego, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione evidenziando due fattori cruciali: la totale mancanza di resipiscenza (pentimento) dell’imputato e la particolare gravità del fatto commesso. Questi elementi sono stati considerati sufficienti a giustificare il diniego, superando qualsiasi altra considerazione.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali consolidati. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, non limitandosi a riproporre argomenti già esaminati. In secondo luogo, il principio relativo alla decorrenza del termine per la querela, che tutela la persona offesa garantendole il tempo necessario per avere piena consapevolezza del reato subito. Infine, la Corte ha riaffermato l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e non manifestamente illogica, basata su elementi decisivi come la gravità del fatto e la condotta processuale dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La lezione principale è che l’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale, non una semplice riproposizione. Inoltre, la decisione conferma che l’atteggiamento dell’imputato, in particolare la sua capacità di mostrare pentimento, gioca un ruolo significativo nelle valutazioni del giudice sulla commisurazione della pena.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Da quale momento decorre il termine per presentare una querela per truffa?
Il termine per presentare querela non inizia dalla data di consumazione del reato, ma dal momento in cui la vittima acquisisce una conoscenza piena, seria e concreta del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
Per quale motivo un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche fornendo una motivazione logica basata su elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, sono stati considerati sufficienti la totale mancanza di pentimento (resipiscenza) dell’imputato e la gravità del fatto commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione cli i una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice del merito ha correttamente ritenuto non tardive le querele, poiché la decorrenza del termine per la proposizione della stessa non coincide con la consumazione del reato, ma necessita di essere individuato nel momento in cui la persona offesa ha piena conoscenza del reato, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. Sez. 2, n.37584/2019, Rv.277081);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti alle pp 5-6 della sentenza impugnata, ove è richiamata la totale mancanza di resipiscenza dell’imputato e la gravità del fatto commesso;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
C sì deciso in Roma, il 19 marzo 2024.