Ricorso Inammissibile: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: un appello non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli una specifica circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello a sostegno del diniego era errata.
Tuttavia, l’appello è stato portato all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per una valutazione di legittimità.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura prettamente processuale: il motivo di ricorso è stato giudicato “meramente reiterativo, generico ed aspecifico”.
In parole semplici, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza però contestare in modo puntuale e critico la “ampia e logicamente articolata motivazione” della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di ciò che è già stato detto; deve, invece, individuare vizi di legge o difetti logici manifesti nel ragionamento del giudice precedente.
La Graduazione della Pena e la Discrezionalità del Giudice
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un altro principio consolidato. La determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della personalità del colpevole.
L’onere argomentativo del giudice è assolto quando fa riferimento, anche in modo sintetico, agli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni del diniego dell’attenuante, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha concluso che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Le motivazioni si fondano su due pilastri: primo, la genericità dell’appello, che non si è confrontato efficacemente con la sentenza di secondo grado; secondo, il rispetto della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, potere che era stato esercitato in modo corretto e con una motivazione congrua e logica. La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse pienamente adempiuto al suo onere di motivazione, come si evinceva dalla lettura della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si chiude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche e tecnicamente fondate su vizi di legittimità. Un’impugnazione che si limiti a riproporre le proprie tesi senza smontare il ragionamento del giudice precedente è destinata a fallire, con un aggravio di costi per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ripetitivo e non specifico, in quanto non si confrontava criticamente con la motivazione ampia e logica della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di merito?
Generalmente no. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Il suo compito è verificare che tale potere sia stato esercitato legalmente e con una motivazione logica, non di riesaminare i fatti per decidere una pena diversa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato che presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in guanto meramente reiterativo, generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con l’ampia e logicamente articolata motivazione della sentenza impugnata, che ha ampiamente chiarito con percorso del tutto privo di aporie le ragioni poste a fondamento del diniego della attenuante invocata (pag. 8);
osservato, inoltre, che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente