Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Ricettazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato quando i motivi addotti sono generici e non affrontano specificamente le ragioni della decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua reiezione per manifesta infondatezza.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato dalla Corte d’Appello di una grande città italiana per il reato di ricettazione. L’oggetto del reato era un contrassegno amministrativo, un permesso che autorizzava la circolazione in una zona soggetta a limitazioni di traffico (ZTL).
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e una carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel riconoscere la sua responsabilità penale, non esplicitando adeguatamente gli elementi di prova a sostegno della condanna.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella genericità e nella manifesta infondatezza del motivo presentato. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non si confrontasse minimamente con la ‘puntuale e diffusa motivazione’ della sentenza della Corte d’Appello.
Il Deficit Motivazionale Denunciato e la Risposta della Corte
La difesa aveva sostenuto che la sentenza di secondo grado presentasse un ‘deficit motivazionale’. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva, al contrario, preso espressamente in considerazione le argomentazioni difensive presentate con l’atto di appello. Non solo le aveva considerate, ma le aveva anche confutate con ‘logiche argomentazioni’, spiegando perché non fossero idonee a escludere la configurabilità del reato e la corretta qualificazione giuridica del fatto.
In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte, senza però attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello per arrivare alla condanna.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: un ricorso non può limitarsi a denunciare una presunta mancanza di motivazione quando, in realtà, la decisione impugnata ha ampiamente e logicamente spiegato le ragioni della condanna. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure erano astratte e non si calavano nella specificità del caso e delle argomentazioni della corte di merito.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve contenere critiche specifiche e pertinenti al provvedimento che si intende contestare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza indicare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha stabilito il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione finale, quindi, non solo conferma la condanna per ricettazione, ma aggiunge un ulteriore onere economico per aver adito la Suprema Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e assoluta genericità, in quanto le argomentazioni proposte non si confrontavano in modo specifico con la puntuale e diffusa motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’accusa mossa al ricorrente nel giudizio di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di ricettazione di un contrassegno amministrativo che autorizzava la circolazione in una zona soggetta a limitazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29014 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l’assoluta genericità d motivo unico sviluppato in tema di mancanza o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che neppure si confronta con la puntuale e diffusa motivazione della sentenza impugnata.
1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un contrassegno amministrativo di autorizzazione alla circolazi in zona soggetta a limitazioni.
1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit motivazionale nella esplicitazione degli elementi di prova fatto contestato che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha inf espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corre qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.