Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. L’imputato, non accettando la conferma della sua responsabilità, ha deciso di impugnare la sentenza, lamentando un’errata valutazione delle prove e la non sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna per truffa fosse giusta o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato respinto?
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso fosse ‘generico’ e ‘non specifico’. Secondo i giudici, il ricorrente non ha sollevato critiche puntuali e pertinenti contro la logica argomentativa della sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le stesse identiche ragioni che erano già state esaminate e ritenute infondate dai giudici di merito.
Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici. La Suprema Corte ha chiarito che la specificità si desume dalla correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Se questa correlazione manca, e il ricorso si risolve in una sterile ripetizione di doglianze già respinte, esso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
Le implicazioni di questa ordinanza sono notevoli. In primo luogo, essa ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre liberamente le stesse questioni di fatto già decise. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, i motivi devono essere mirati a colpire specifiche criticità della sentenza impugnata. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che la condanna diventa definitiva, senza che il merito della questione venga riesaminato. Inoltre, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta un’ulteriore conseguenza negativa per chi intraprende un’impugnazione senza adeguato fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’ e ‘non specifico’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche mirate alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Significa che il motivo di ricorso non stabilisce una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza che si contesta e le critiche mosse dall’impugnazione. In pratica, è un motivo che non ‘dialoga’ con la decisione del giudice precedente, ma si limita a ripetere doglianze astratte o già respinte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28957 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA MEDAGLIA NOME NOME NOME MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma di responsabilità per il reato di cui all 640 cod. pen. lamentando, altresì, un travisamento probatorio relativamente all sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, è generico perché fondato argomenti che ripropongono le stesse ragioni già ritenute infondate dai giudici merito e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza dì specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancan di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 28/05/2024