Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più drastici nel processo penale, poiché impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. L’ordinanza n. 28888/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e l’indeterminatezza dei motivi di impugnazione possano portare a questa conseguenza. Analizziamo una vicenda processuale relativa a un tentato furto per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una pronuncia di condanna emessa dal Tribunale per il reato di tentato furto, aggravato dalla recidiva qualificata. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Bologna. Ritenendo ingiusta la sanzione irrogata, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue doglianze a un unico motivo.
Il Motivo di Ricorso e la sua Genericità
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicatogli. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il motivo sollevato era del tutto generico e indeterminato. Mancava, infatti, dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario spiegare nel dettaglio perché si ritiene che il giudice abbia sbagliato, indicando precisamente quali parti della motivazione della sentenza impugnata sono illogiche o errate.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa della sua indeterminatezza. I giudici hanno osservato che, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento concreto a sostegno della sua critica. La censura era formulata in termini così vaghi da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
In sostanza, un ricorso non può limitarsi a una mera enunciazione di dissenso, ma deve trasformarsi in una critica argomentata e puntuale della decisione che si intende contestare. La mancanza di questa specificità rende l’atto processuale non idoneo a raggiungere il suo scopo, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione e la chiarezza sono requisiti imprescindibili per ogni atto di impugnazione. La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e l’individuazione di critiche specifiche e ben argomentate. Affidarsi a contestazioni generiche o astratte non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi tenta, senza successo, la via dell’impugnazione.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il caso nel merito perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come in questo caso la specificità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘generico’?
È stato ritenuto generico perché, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici su cui basava la sua critica, impedendo al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questa vicenda, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 56,624, 99 comma quarto cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogatogli – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, nonché inedito.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente