Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questa ordinanza offre spunti cruciali sull’importanza di una critica argomentata e specifica contro una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato la sua condanna emessa dal Tribunale per il reato di lesioni personali. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la valutazione di attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello assente o illogica. Il secondo motivo, invece, lamentava l’errata quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di ricorso inammissibile. Per quanto riguarda la critica all’attendibilità della persona offesa, i giudici hanno osservato come le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di merito. Tali motivi, secondo la Cassazione, sono da considerarsi non specifici ma solo apparenti, poiché non riescono ad assolvere alla funzione di una critica argomentata contro la decisione impugnata.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione dell’attendibilità di un testimone è una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente contraddittoria o basata su mere congetture, non fondate su massime di esperienza (“id quod plerumque accidit”). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, confortata anche da un’altra testimonianza, superando così i rilievi difensivi.
Il secondo motivo e la genericità dell’impugnazione
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato alcun elemento concreto e favorevole che fosse stato trascurato dal giudice dell’impugnazione. La semplice lamentela sulla quantificazione della pena, senza una specifica indicazione di quali elementi avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa, rende il motivo inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono radicate nei principi che governano il giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già valutate, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che l’attendibilità della persona offesa è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e censurabile solo in presenza di vizi macroscopici della motivazione, assenti nel caso in esame.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è indispensabile formulare una critica precisa, puntuale e giuridicamente fondata, che individui specifici vizi nella sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere argomenti già dedotti e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
In quali casi si può contestare in Cassazione l’attendibilità della testimonianza della persona offesa?
L’attendibilità della testimonianza della persona offesa può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è affetta da manifeste contraddizioni, si basa su mere congetture non verificabili empiricamente, o applica una pretesa regola generale priva di minima plausibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 582 e 583 comma primo n.2 cod. pen.
Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’assenza e/o l’illogicità della motivazione in relazione all’attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa:
è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
è manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi nen fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609); nonché con la sentenza impugnata cha ha fornito una motivazione in fatto immune da vizi logici (si veda pag. 3) che ha considerato puntualmente i rilievi difensivi contenuti nell’atto di appello superandoli in una valutazione complessiva confortata anche dalla testimonianza di NOME COGNOME.
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’assenza e/o l’illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico non indicando elementi concretamente favorevoli all’imputato che siano stati trascurati dal giudice della impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. ‘
Così deciso il 3 luglio 2024 nsigli GLYPH I GLYPH cfs efiia-ystensore