Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione che critichino puntualmente la sentenza contestata, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato condannato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e di ricettazione. Dopo la condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
La difesa dell’imputato sosteneva, in primo luogo, la tesi del cosiddetto “falso grossolano”. Secondo questa linea difensiva, la contraffazione dei prodotti era talmente evidente da non poter trarre in inganno nessuno, facendo così venire meno gli estremi del reato. In secondo luogo, si contestava la condanna per ricettazione, argomentando la mancanza di prove circa la provenienza delittuosa dei beni.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questi motivi non rappresentavano una novità nel processo. Erano, di fatto, una “pedissequa reiterazione” di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questo approccio ha esposto il ricorso al serio rischio di essere dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso di legittimità non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per questo motivo, non è sufficiente riproporre le medesime doglianze, ma è necessario articolare una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, dimostrando dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero errato nel loro ragionamento. Quando i motivi sono solo “apparenti”, cioè si limitano a ripetere argomenti già vagliati senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, il ricorso perde la sua funzione tipica e diventa inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva dato conto in modo logico e giuridicamente ineccepibile delle ragioni del proprio convincimento. I motivi del ricorso, al contrario, omettevano “di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Pertanto, sono stati considerati non specifici, ma soltanto apparenti. Questa mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in uno strumento dilatorio piuttosto che in un effettivo esercizio del diritto di difesa, giustificandone la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un’importante lezione per chi opera nel diritto: un ricorso per Cassazione efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, non un monologo che ripete argomenti passati. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale analizzare a fondo le motivazioni del giudice di secondo grado e costruire censure mirate, in grado di evidenziare vizi logici o violazioni di legge. In assenza di questo sforzo critico, il ricorso è destinato al fallimento, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione essenziale, che è quella di criticare la decisione del giudice precedente. Essi si limitano a riproporre le stesse questioni senza confrontarsi con le ragioni per cui erano state respinte, risultando così privi di reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 564 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 564 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 474 cod. pen., per la sussistenza di u falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prov in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di meri che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025