Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello formulato in modo vago può essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina perfettamente questo principio, chiarendo i requisiti di specificità che ogni impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso: Dal Furto Aggravato alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Monza. In seguito, la Corte d’Appello di Milano, pur riformando parzialmente la prima sentenza, aveva rideterminato la pena per l’imputato a quattro mesi di reclusione e 150,00 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo addotto era unico: violazione di legge e carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che il motivo presentato non era proponibile in quella sede. La critica mossa all’appello era la sua eccessiva genericità e aspecificità.
Questo aspetto è cruciale: per essere valido, un ricorso per cassazione non può limitarsi a una lamentela generale, ma deve individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritengono errati, argomentando in modo puntuale sia in fatto che in diritto. In questo caso, il ricorso inammissibile è derivato proprio dalla mancanza di un confronto adeguato e specifico con le argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’appello quando i motivi non sono enunciati in modo specifico. I giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse ben strutturata e giuridicamente solida nel giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’entità della pena inflitta.
Il ricorrente, invece, non ha saputo contrapporre argomenti altrettanto specifici, limitandosi a una critica generale che non è sufficiente a innescare un riesame in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze dirette per il ricorrente. Conformemente alla legge e alla giurisprudenza consolidata (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti, è subordinato al rispetto di requisiti formali e sostanziali rigorosi. Un’impugnazione deve essere uno strumento tecnico e preciso, non una generica contestazione. La mancata osservanza di questo onere di specificità trasforma il ricorso in un atto inefficace, destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile con conseguente onere economico per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto è stato ritenuto del tutto generico ed aspecifico, non avendo puntualizzato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non essendosi confrontato in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda la decisione di inammissibilità?
La decisione si fonda sull’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando i motivi non sono specificamente enunciati come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/12/1974
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza del 6 dicembre 2022, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Lo Porto Paolo nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente