Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precisi requisiti di legge. Quando i motivi di appello sono vaghi e non contestano specificamente le ragioni della sentenza impugnata, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, illustrando le gravi conseguenze per chi non formula un’impugnazione adeguata.
I Fatti del Caso: Evasione e Condanna in Appello
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua colpevolezza, motivando in modo dettagliato sulla gravità del fatto, sull’intensità dell’intento criminale (dolo) e sulla piena consapevolezza dell’imputato di violare le prescrizioni del regime detentivo. Nonostante la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni del rigetto
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre punti principali, tutti respinti dalla Suprema Corte perché ritenuti privi della specificità richiesta dalla legge.
La Genericità delle Censure sulle Attenuanti e la Recidiva
Il primo motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la contestuale applicazione della recidiva. Tuttavia, la Cassazione ha bollato queste censure come “inammissibili per genericità”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una motivazione solida, basata su elementi concreti come la gravità del reato, l’epoca dei fatti, la tipologia e il numero di precedenti penali a carico dell’imputato, evidenziando in particolare la reiterazione di condotte di evasione in un breve arco temporale. Il ricorso, invece, non era riuscito a contrapporre a questa analisi argomentazioni specifiche e pertinenti.
L’infondatezza del Motivo sul Rientro Spontaneo
Il secondo punto contestato era il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista per chi, dopo l’evasione, rientra spontaneamente nel luogo di detenzione. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo “manifestamente infondato”. Le lamentele del ricorrente non si confrontavano adeguatamente con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che era coerente con le prove raccolte durante il processo. Per essere valida, la contestazione avrebbe dovuto smontare punto per punto la ricostruzione fattuale, cosa che non è avvenuta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una generica lamentela o a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nei gradi di merito. È necessario che i motivi di impugnazione siano specifici, ovvero che indichino con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche o fattuali per cui si ritiene che la decisione sia errata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha superato questa soglia, presentando un’impugnazione che non ha scalfito la logicità e la coerenza della sentenza della Corte d’Appello. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un monito importante: impugnare una sentenza richiede un lavoro di analisi approfondito e specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma occorre costruire argomentazioni solide che mettano in discussione la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata. La dichiarazione di inammissibilità non solo impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace è un passaggio cruciale che richiede competenza tecnica e un’attenta valutazione delle reali possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contestavano in modo specifico le ragioni dettagliate fornite dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti e riconoscere la recidiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la conseguenza di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso fissata in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante del rientro spontaneo?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché le doglianze del ricorrente non si confrontavano con le modalità del fatto come ricostruite nella sentenza impugnata, che erano coerenti con le risultanze istruttorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41368 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23715/25
Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull’intensità del d consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo;
ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni nella motivazione del provvedimento impugNOME in riferimento alla gravità, epoca, tipo numero di precedenti penali a suo carico (reiterazione in particolare delle condotte di nel giro di pochi giorni);
ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscim dell’attenuante prevista dal comma 4 dell’art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazi Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istru ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cass ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 1 dicembre 2025
COGNOME