Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È fondamentale articolare critiche precise e ben argomentate. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei suoi motivi, specialmente riguardo la determinazione della pena. Questa decisione offre spunti importanti sulla differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il Contesto del Caso: La Contestazione sulla Misura della Pena
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva confermato la pena stabilita in primo grado, ritenendola proporzionata e adeguata, anche per quanto riguarda gli aumenti applicati per la continuazione tra i vari reati contestati. L’imputato ha deciso di appellarsi alla Corte di Cassazione, contestando proprio la congruità della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Principio di Genericità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava critiche specifiche e argomentate contro la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione vaga.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha ricordato un principio cardine del nostro ordinamento: la determinazione della pena è un’attività che rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo operato non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza non sia palesemente insufficiente, illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, sia il Giudice di primo grado sia la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione coerente e puntuale per la pena comminata.
L’Onere di Specificità del Ricorrente
Di fronte a una motivazione ben strutturata, era onere del ricorrente muovere critiche precise, indicando specificamente quali fossero le ragioni di fatto o di diritto che, a suo avviso, rendevano errata la valutazione dei giudici di merito. Non avendolo fatto, il suo ricorso è stato giudicato generico e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel dettaglio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo logico e sufficiente la conferma della pena, e il ricorrente non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche e pertinenti, il ricorso non poteva che essere respinto. La conseguenza diretta, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una sede per lamentare genericamente l’ingiustizia di una pena. È necessario individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, che siano di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali elementi, non solo il ricorso sarà destinato al fallimento, ma comporterà anche un’ulteriore condanna economica per il proponente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non enuncia e non argomenta in modo specifico i rilievi critici mossi contro le ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata, specialmente a fronte di una motivazione puntuale del giudice precedente.
Il giudice di Cassazione può riesaminare la misura della pena decisa nei gradi precedenti?
No, la determinazione della pena è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminarla, a meno che la motivazione della decisione impugnata non sia insufficiente o illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41355 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23572/25
Ritenuto che l’unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determin della pena è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a si legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento de concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello ha motivato mantenendo inalterata la degli aumenti per la continuazione già stabilita dal Giudice di primo grado, avendola come proporzionata ed adeguata, sicchè la motivazione estesa a tutti i reati uniti da della continuazione, rende coerentemente motivata la condivisa commisurazione della p operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la s commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente n esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto al di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende c in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025
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