Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Generico e Infondato
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e solidità argomentativa. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte illustra perfettamente questo principio, chiarendo i criteri di ammissibilità e le sanzioni previste in caso di impugnazione presentata in modo superficiale.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione. Non accettando la sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello, tuttavia, non contestavano la sua colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente sulla pena inflitta. In particolare, il ricorrente lamentava la presunta genericità delle motivazioni relative alla sanzione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione sulla pena, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione della validità stessa dell’appello. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo dimostra come un ricorso inammissibile non sia una semplice sconfitta processuale, ma un atto che comporta precise responsabilità economiche.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
Genericità e Manifesta Infondatezza dei Motivi
La Suprema Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente ‘generiche’. Ciò significa che le critiche alla sentenza della Corte d’Appello non erano specifiche e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni scritte dai giudici di secondo grado. L’appello si limitava a una critica superficiale senza smontare punto per punto la logica della decisione impugnata.
Inoltre, i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano, in realtà, applicato la pena nella misura minima prevista dalla legge e avevano spiegato in modo chiaro e sufficiente le ragioni per cui non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche. L’appello, quindi, era palesemente privo di fondamento giuridico.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende deriva dal principio, richiamato dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso in modo colpevole, ovvero senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento, deve farsi carico delle conseguenze. La presentazione di un ricorso inammissibile è considerata un aggravio inutile del sistema giudiziario, che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel diritto processuale penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e giuridicamente fondato. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario articolare critiche precise che mettano in discussione la coerenza logica e la correttezza giuridica delle motivazioni del giudice precedente. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto in via preliminare, ma anche di subire una condanna economica che va ad aggiungersi a quella già inflitta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi relativi alla pena erano considerati generici, in quanto non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e manifestamente infondati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione sulla pena presa dalla Corte d’Appello?
Sì, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato la pena nella misura minima prevista e avesse adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41333 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
60/NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze in punto pena sono generiche., non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della motivazione, e manifestamente infondate avendo la Corte di appello applicato la pena nella misura pan ai minimo edittale e adeguatamente esposto le ragioni del diniego delle circostanze attenu:ariC generiche (pag. 3 e 4 della sentenza) ;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa defle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.