Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi di appello considerati troppo generici. Quando si impugna una sentenza, specialmente in sede di legittimità, non è sufficiente una critica superficiale alla decisione del giudice precedente. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e capaci di mettere in discussione la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro la decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. L’imputato era stato giudicato colpevole per le modalità di guida tenute durante una fuga finalizzata a sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine. La difesa dell’imputato, non condividendo la valutazione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo volto a contestare la ricostruzione dei fatti e la motivazione della Corte territoriale.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto affetto da una palese genericità. Secondo gli Ermellini, la critica mossa alla sentenza d’appello era infondata e non riusciva a scalfire la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato, evidenziando le condotte di guida imprudenti dell’imputato durante la sua fuga. Inoltre, aveva confutato con argomentazioni adeguate le tesi difensive, come il presunto mancato avvistamento dell’auto di servizio e l’impossibilità di percorrere la strada a velocità sostenuta. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è limitato a una contestazione generica, risultando di conseguenza inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il compito della Suprema Corte è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che l’unico motivo proposto dal ricorrente fosse inidoneo a evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione della Corte d’Appello. La critica era generica e non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, la quale aveva già dato una risposta logica e coerente a tutte le questioni sollevate. La conseguenza di un ricorso inammissibile è, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3000 euro, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e capaci di dimostrare un errore nel ragionamento del giudice. Un ricorso basato su contestazioni vaghe o sulla semplice riproposizione di tesi già respinte in appello è destinato all’inammissibilità. La decisione rafforza l’importanza di una difesa tecnica e precisa, che sappia individuare i reali punti deboli di una sentenza, evitando di incorrere in una condanna accessoria che aggrava la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, e la critica alla motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta infondata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato nel merito la condotta dell’imputato?
No, la Corte non ha riesaminato i fatti. Ha constatato che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo congruo e adeguato sulla sussistenza del reato e sulla condotta dell’imputato, respingendo le tesi difensive. Il ricorso generico non ha permesso un nuovo esame del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7624 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il 03/02/1979
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva del mancato avvistamento dell’auto di servizio e dell’impossibilità di percorrere la strada a velocità sostenuta (vedi p. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025
Il Co liere estensore
Il Presidente