Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione generica e non adeguatamente argomentata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali sono i requisiti essenziali per evitare una pronuncia di questo tipo.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata sia in primo grado che in appello, per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 495 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte su un Ricorso Inammissibile
Gli Ermellini, tuttavia, non sono nemmeno entrati nel merito della questione. La Corte Suprema ha immediatamente rilevato un vizio formale insanabile che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Il motivo presentato è stato definito ‘assertivo e generico per indeterminatezza’.
In termini pratici, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare una critica generica alla sentenza impugnata, senza rispettare il requisito di specificità imposto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’imputato, nel suo ricorso, non ha individuato con precisione gli elementi che, a suo dire, erano stati erroneamente valutati, né ha spiegato in che modo tale errore avrebbe inciso sulla decisione finale. Questa vaghezza ha impedito ai giudici della Cassazione di comprendere le censure mosse e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. Un ricorso in Cassazione non può tradursi in una generica lamentela contro la sentenza di condanna. Deve, al contrario, essere una critica strutturata e puntuale, capace di individuare con esattezza il presunto errore del giudice precedente e di argomentare le ragioni per cui tale errore dovrebbe portare all’annullamento della decisione.
La mancanza di specificità dei motivi non è un mero tecnicismo, ma un requisito fondamentale che garantisce il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. Senza di essa, il giudice dell’impugnazione sarebbe costretto a un’analisi esplorativa dell’intera sentenza, un compito che non gli compete. Di conseguenza, la genericità dei motivi è un vizio che conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: la forma è sostanza. Un ricorso mal formulato, privo della necessaria specificità, è destinato a fallire prima ancora che se ne possa discutere il merito. Le implicazioni pratiche sono evidenti: è indispensabile affidarsi a professionisti che sappiano redigere atti di impugnazione chiari, precisi e conformi alle norme procedurali.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che funge anche da deterrente contro la presentazione di appelli palesemente infondati o redatti in modo negligente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘assertivo e generico’, ovvero formulato in modo vago e privo degli specifici elementi di fatto e di diritto richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale per contestare la sentenza precedente.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1684 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1684 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, è assertivo e generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 24 settembre 2025
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